L’aggiudicazione è legittima senza verifica della congruità?
Se un’offerta supera i punteggi massimi previsti, la S.A. deve verificarne la congruità prima dell’assegnazione del contratto
Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 57 del 23 gennaio 2025, ha accolto il ricorso di un operatore economico, inizialmente assegnatario di un appalto di servizi.
Il caso riguarda una gara per un affidamento biennale, originariamente qualificato come concessione, ma successivamente riconosciuto dal TAR come appalto di servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV). Con l’assegnazione dei punteggi tecnici ed economici, un altro concorrente era risultato vincitore, portando alla contestazione della mancata verifica dell’anomalia.
Il tribunale ha rilevato due violazioni da parte della stazione appaltante:
mancata verifica della congruità dell’offerta economica: l’operatore aggiudicatario aveva ottenuto il punteggio massimo sia per l’offerta tecnica sia per quella economica.
Tale situazione imponeva l’attivazione della verifica obbligatoria dell’anomalia, che invece non è stata effettuata;
omessa verifica del rispetto dei minimi salariali: l’amministrazione non ha controllato se l’offerta rispettasse le soglie salariali minime stabilite nelle Tabelle Ministeriali. Questa omissione ha costituito una violazione procedurale, rendendo illegittima l’aggiudicazione.
Nonostante ciò, il TAR ha chiarito che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla stazione appaltante nel riesame della valutazione di anomalia, trattandosi di un’attività discrezionale che integra sia elementi tecnici sia considerazioni di opportunità. Un intervento giudiziario è possibile solo in caso di evidente illogicità o errore macroscopico.
Il ricorso è stato accolto e ha consentito all’impresa ricorrente di rientrare nella procedura di gara.
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