Violazioni sismiche: il Genio Civile è tenuto a verificare anche la conformità edilizia?

Violazioni sismiche: il Genio Civile è tenuto a verificare anche la conformità edilizia?

Il procedimento per le violazioni sismiche è indipendente dalla sanatoria edilizia e ha l’unico scopo di garantire la sicurezza strutturale, senza riguardare la verifica della doppia conformità

Il Tar Sicilia nella sentenza 4182/2024 chiarisce che il Genio Civile, nel valutare la sussistenza di opere abusive sotto il profilo sismico, non è tenuto a verificare la “doppia conformità”, che è invece elemento centrale nel procedimento di sanatoria edilizia riservata al Comune.

Nel caso in esame, i ricorrenti, comproprietari di un immobile, hanno impugnato una decisione del Genio Civile che attestava la presenza di opere strutturali abusive in violazione della normativa antisismica (Legge n. 64/1974), emessa nell’ambito di un procedimento di divisione dell’immobile. Contestavano la legittimità del provvedimento, sostenendo che un singolo comproprietario non potesse agire senza il consenso degli altri e che il Genio Civile avesse omesso di verificare correttamente la conformità delle opere alle norme tecniche ed edilizie, basandosi su dati tecnici errati e in contrasto con il D.M. 17/01/2018 e il D.P.R. 380/2001.

L’amministrazione regionale ha difeso la legittimità del provvedimento, sostenendo che il procedimento sulle violazioni sismiche è autonomo e non richiede la partecipazione di tutti i comproprietari, mentre il controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendo l’atto un provvedimento dovuto a tutela della pubblica incolumità.

Il TAR Sicilia ha rigettato il ricorso, affermando che il procedimento sulle violazioni sismiche è indipendente dalla verifica della doppia conformità edilizia e urbanistica e che “ogni valutazione sulla sussistenza dei presupposti di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, tra cui la sussistenza della doppia conformità, è riservata al Comune e non già al Genio civile che si è limitato ad esercitare i poteri di sua pertinenza in ordine alla mera possibilità di conservare il manufatto eretto in difetto di autorizzazione sismica.

Il TAR ha evidenziato che il provvedimento impugnato era stato emesso ai sensi dell’art. 100 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), che disciplina gli interventi in zone sismiche. Tale procedimento, pur connesso al procedimento di sanatoria edilizia ex art. 36 del D.P.R. 380/2001, è autonomo e volto a garantire la sicurezza sismica del fabbricato, indipendentemente dalla valutazione della “doppia conformità” edilizia e urbanistica, che è di competenza del Comune.

D’altra parte il Genio Civile può ordinare la demolizione o modifica delle opere non conformi per garantire la sicurezza.

Il Tar ha inoltre stabilito che la richiesta di accertamento delle violazioni sismiche non è un atto di volontà privata, ma un’azione amministrativa nell’interesse pubblico e può essere avviata anche su segnalazione di un singolo soggetto. I ricorrenti non hanno fornito prove sufficienti per dimostrare errori tecnici tali da invalidare l’accertamento del Genio Civile, e la semplice esistenza di difformità nelle misure delle opere non è sufficiente a dimostrare un’errata applicazione delle norme tecniche.

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