
Dirigente della sicurezza: nomina, compiti e formazione
Il dirigente per la sicurezza attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
Il D.Lgs. 81/08 individua all’interno delle aziende specifiche figure professionali, ciascuna con compiti e responsabilità precise, al fine di garantire un efficace sistema di prevenzione dei rischi. Se da un lato il datore di lavoro rappresenta il principale responsabile degli obblighi previsti dalla normativa, il dirigente per la sicurezza riveste un ruolo di rilievo, in quanto può ricevere deleghe per la gestione di specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il software gestione sicurezza sul lavoro, a partire dalla definizione dell’organigramma aziendale (datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP, etc.), permette di individuare in base ai ruoli i relativi adempimenti (nomine, comunicazioni, sopralluoghi ambienti di lavoro, riunioni periodiche, etc.).
Chi è il dirigente per la sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08?
L’articolo 2 (comma 1, lettera d) del D.Lgs. 81/08 definisce il dirigente come quella persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Questa figura gode di un certo grado di autonomia decisionale ed è responsabile dell’applicazione delle misure stabilite dal datore di lavoro per assicurare la sicurezza aziendale e tutelare la salute dei lavoratori. È importante sottolineare che il dirigente per la sicurezza non rappresenta una qualifica formale in senso stretto, ma piuttosto una funzione.
Infatti, secondo il principio di effettività sancito dall’articolo 299 del D.Lgs. 81/08, tale ruolo può essere riconosciuto anche a chi, pur non essendo ufficialmente designato, svolge di fatto attività di gestione e controllo della sicurezza aziendale in virtù delle proprie competenze e conoscenze.
In questi casi, si parla di dirigente di fatto, ossia di una persona che assume responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in base al ruolo effettivamente ricoperto all’interno dell’organizzazione.
Nomina del dirigente per la sicurezza sul lavoro
Nonostante il dirigente della sicurezza sia una figura prevista dal D.Lgs. 81/08, la normativa non impone al datore di lavoro l’obbligo di nominarlo. La designazione di questa figura avviene quindi a discrezione del datore di lavoro. Tuttavia, una volta nominato, è indispensabile garantirne la formazione, come previsto dal D.Lgs. 81/08.
Il dirigente viene formalmente individuato attraverso un atto di delega con il quale il datore di lavoro gli conferisce specifiche responsabilità e poteri gerarchici e funzionali. Affinché la delega sia valida, deve rispettare i requisiti stabiliti dall’articolo 16 che prevede:
la redazione in forma scritta con data certa;
l’attestazione del possesso, da parte del delegato, dei requisiti professionali e dell’esperienza necessaria per l’incarico;
l’attribuzione di tutti i poteri necessari per l’organizzazione, la gestione e il controllo delle attività delegate;
l’assegnazione di un adeguato potere di spesa per l’espletamento delle funzioni assegnate;
l’accettazione formale del delegato tramite sottoscrizione scritta.
Affinché sia efficace, la delega deve essere comunicata a tutti i lavoratori dell’organizzazione aziendale. Inoltre, il dirigente della sicurezza ha la facoltà di trasferire parte delle sue responsabilità a un soggetto subdelegato. Tuttavia, quest’ultimo non può a sua volta delegare ulteriormente i compiti ricevuti.
È importante sottolineare che la delega di funzioni non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di vigilanza. Egli rimane comunque responsabile del controllo sull’operato del delegato, assicurandosi che le attività vengano svolte nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
Dirigente per la sicurezza: le responsabilità
Il dirigente per la sicurezza svolge un ruolo chiave nella gestione della prevenzione e protezione dai rischi all’interno dell’azienda o della specifica area di competenza affidatagli. La sua principale responsabilità è garantire l’applicazione e il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/08, vigilando sull’adozione delle misure necessarie per tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori.
Un riferimento utile per delineare i compiti e le responsabilità di questa figura è offerto da una sentenza della Corte di Cassazione (Cass. 2005 n. 19903), la quale stabilisce che il dirigente per la sicurezza è colui che, nel rispetto delle direttive strategiche ricevute dal datore di lavoro, dispone dei poteri necessari per orientare e gestire in autonomia l’organizzazione della sicurezza aziendale, assumendosi tutte le relative responsabilità di alto livello.
Dirigente della sicurezza: i compiti
L’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro e al dirigente di rispettare una serie di obblighi finalizzati a garantire la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
In particolare, tra questi obblighi vi sono:
nominare il medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria;
designare gli addetti antincendio e gli addetti al primo soccorso;
fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale (DPI);
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
convocare la riunione periodica nelle unità lavorative con più di 15 lavoratori;
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
vigilare affinché i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza l’idoneità.
Quali compiti non possono essere delegati al dirigente
Gli obblighi previsti dall’art. 18 possono anche essere delegati dal datore di lavoro a persone interne o esterne all’azienda ma il datore di lavoro deve comunque vigilare sulla esatta esecuzione delle attività svolte dal delegato.
In alcuni casi specifici però il datore di lavoro deve necessariamente adempiere di persona, infatti l’articolo 17 precisa che non possono essere delegati:
la valutazione dei rischi aziendali e la conseguente elaborazione del DVR;
la designazione del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione).
L’eventuale delega in uno di questi casi è considerata nulla, quindi priva di effetti giuridici, con la conseguenza che il lavoratore dipendente non risponde penalmente dell’inadempimento degli obblighi trasferiti.
Dirigente per la sicurezza: quale formazione è richiesta
La formazione di tutte le figure presenti in azienda è disciplinata dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, che si applica anche al dirigente per la sicurezza. Questa figura deve possedere una preparazione adeguata a svolgere efficacemente i compiti delegati, garantendo il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Analogamente agli altri lavoratori, il dirigente per la sicurezza è tenuto a frequentare specifici corsi di formazione e aggiornamento, la cui durata e i contenuti sono definiti dalla normativa vigente.
I contenuti della formazione devono riguardare:
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
valutazione dei rischi;
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Le modalità, la durata e i contenuti del percorso formativo sono stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Questo accordo definisce un programma specifico che sostituisce la formazione prevista per i lavoratori, prevedendo un corso di 16 ore, suddiviso in 4 moduli:
aspetti giuridico-normativi:
sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori;
organi di vigilanza e procedure ispettive;
soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa;
delega di funzioni;
responsabilità civile e penale e tutela assicurativa;
“responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
sistemi di qualificazione delle imprese e patente a punti in edilizia;
gestione e organizzazione della sicurezza:
modelli di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (articolo 30, D.Lgs. 81/08);
gestione della documentazione tecnico amministrativa;
obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione;
organizzazione della prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze;
modalità di organizzazione e di esercizio della funzione di vigilanza delle attività lavorative e in ordine all’adempimento degli obblighi previsti al comma 3 bis dell’articolo 18 del D.Lgs. 81/08;
ruolo del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione.
individuazione e valutazione dei rischi:
criteri e strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi;
rischio da stress lavoro-correlato;
rischio ricollegabile alle differenze di genere, età, alla provenienza da altri paesi e alla tipologia contrattuale;
rischio interferenziale e gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto;
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione in base ai fattori di rischio;
considerazione degli infortuni mancanti e delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori e dei preposti;
dispositivi di protezione individuale;
sorveglianza sanitaria.
comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori:
competenze relazionali e consapevolezza del ruolo;
importanza strategica dell’informazione, della formazione e dell’addestramento quali strumenti di conoscenza della realtà aziendale;
tecniche di comunicazione;
lavoro di gruppo e gestione dei conflitti;
consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Al termine del percorso formativo, i partecipanti devono sostenere una prova di verifica finale, il cui superamento è necessario per ottenere l’attestato. La normativa vigente impone l’obbligo di aggiornamento delle conoscenze e competenze dei dirigenti ogni 5 anni. Questo aggiornamento deve avvenire attraverso la partecipazione a un corso specifico, con una durata minima di 6 ore.
Sia la formazione iniziale per i dirigenti per la sicurezza che i relativi corsi di aggiornamento possono essere svolti in aula oppure tramite e-learning, in conformità con le disposizioni normative vigenti.
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