Quando è legittima l’impugnazione del bando in caso di mancata indicazione dei CAM?

Quando è legittima l’impugnazione del bando in caso di mancata indicazione dei CAM?

Con la sentenza del 4 dicembre 2024, n. 21878 il TAR Lazio fornisce importanti indicazioni in merito ai presupposti di legittimità dell’impugnazione del bando in caso di mancata indicazione dei CAM.

I giudici richiamano le numerose decisioni della giurisprudenza amministrativa che ammette l’immediata impugnazione della lex specialis quando l’interesse a ricorrere dipende da clausole del bando che, in quanto contemplanti requisiti di ammissione alla procedura, risultino impeditive della partecipazione dell’interessato alla gara, oppure che prevedano oneri di partecipazione manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati.

Rientra in questa fattispecie l’omessa indicazione nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche, delle clausole contrattuali e dei criteri premianti previsti dei CAM (criteri ambientali minimi).

L’art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023 impone alla Stazione Appaltante la corretta declinazione dei CAM nella legge di gara, non come mero dato formale, ma piuttosto come elemento sostanziale della lex specialis, in quanto le prescrizioni in essa contenute – e dunque anche quelle relative ai criteri ambientali – mirano a conformare l’esecuzione della prestazione contrattuale.

È lo stesso ricorrente a sottolineare nel ricorso che non vi è alcun dubbio sul fatto che i criteri ambientali minimi debbano ab origine essere contenuti nei bandi di gara, data la natura cogente delle disposizioni che ne impongono l’introduzione soprattutto in funzione di una coerente disciplina della valutazione delle offerte.

Ed è il medesimo ricorrente a riconoscere che l’omissione dei criteri in questione ha (anche) l’effetto di impedire la formulazione di “offerte consapevoli” da parte dei concorrenti. Il che è di immediata evidenza, anche solo ove si pensi alla possibile differenza di costi di esecuzione che corre, per i partecipanti, tra la scelta di utilizzare di prodotti e modalità di lavorazione rispettosi dei CAM e la scelta di avvalersi, invece, di mezzi d’opera e pratiche esecutive diversi.

Ciò non toglie, secondo il TAR, che risulta tardivo e pertanto inammissibile il ricorso in cui il ricorrente si duole del mancato inserimento delle regole sui CAM nel bando di gara, senza però impugnare la medesima nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.

Quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara , infatti, posporre l’impugnazione della lex specialis fino al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.

Nel caso in esame, il ricorrente ha atteso di verificare di non essersi collocato in posizione utile all’aggiudicazione, e soltanto dopo di ciò ha ritenuto di impugnare la lex specialis, senza però nulla eccepire circa la violazione delle invocate prescrizioni ministeriali da parte dei controinteressati.

Ne consegue – a causa della tardività dell’impugnazione notificata solo a gara espletata – la sostanziale irricevibilità del ricorso.

 

Per sapere di più, leggi l’approfondimento sui CAM nei lavori pubblici

 

 

 

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