Infortunio mortale nell’area di cantiere: il direttore dei lavori è responsabile?
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulle responsabilità penali del direttore dei lavori in relazione al rispetto delle norme sulla sicurezza nei cantieri. Chi deve garantire la sicurezza in un cantiere? Il direttore dei lavori può ritenersi esonerato da responsabilità in caso di incidenti? È sufficiente un ruolo di supervisione o deve vigilare attivamente sull’applicazione delle misure di sicurezza?
La sentenza n. 2747/2025 ribadisce un principio fondamentale: il direttore dei lavori, così come il coordinatore per l’esecuzione (CSE), riveste un ruolo di garanzia e ha l’obbligo di adottare misure adeguate per prevenire incidenti, intervenendo concretamente in caso di irregolarità.
La vicenda ha avuto origine da un tragico incidente avvenuto durante i lavori di messa in sicurezza di una strada comunale. Un ciclista, transitando nell’area del cantiere, è stato travolto da un autocarro in manovra, riportando ferite mortali. Le indagini hanno rivelato gravi carenze nelle misure di sicurezza, tra cui:
mancanza di barriere e segnaletica idonea (nonostante l’ordinanza comunale ne imponesse l’installazione);
assenza di una chiusura totale della strada (che ha consentito al ciclista di accedere involontariamente alla zona di pericolo);
mancato impiego di personale a terra per segnalare le manovre dei mezzi (che ha aumentato il rischio di incidenti).
Sulla base di questi elementi, i giudici hanno attribuito (decisione confermata anche in Cassazione) la responsabilità non solo alle imprese esecutrici, ma anche al direttore dei lavori e al coordinatore per l’esecuzione, che sono stati condannati per omicidio colposo.
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