È legittima la revoca dell’aggiudicazione dopo la stipula del contratto?
In linea generale, il potere della Pubblica Amministrazione di annullare d’ufficio un’intera procedura non è contestabile quando l’esecuzione dell’appalto risulta materialmente impossibile.
La revoca dell’aggiudicazione di un appalto, anche successiva alla firma del contratto, è legittima qualora l’Amministrazione rilevi l’impossibilità di eseguire i lavori previsti, come nel caso di indisponibilità dell’area interessata. In questo caso non è previsto neppure il risarcimento del danno dato che quest’ultimo presuppone che l’attività oggetto dell’affidamento abbia avuto almeno un inizio di esecuzione, cosa che nel caso in esame non si è verificata.
Questo è il principio emerso dalla sentenza del TAR Calabria del 6 febbraio 2025, n. 94, che ha respinto il ricorso di un’impresa a cui era stato affidato un appalto mediante MEPA. Dopo la stipula del contratto, il Comune non ha dato avvio ai lavori, ma ha revocato l’intera procedura in autotutela, annullando conseguentemente l’aggiudicazione.
L’impresa ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che la revoca fosse stata adottata esclusivamente per eludere l’obbligo contrattuale o evitare il pagamento previsto dalle normative sul recesso nei contratti pubblici.
Tuttavia, il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento comunale, evidenziando che l’annullamento si basava su criticità oggettive legate alla realizzazione del progetto. Pertanto, l’Amministrazione avrebbe dovuto individuare una nuova area idonea alla realizzazione delle opere, motivo per cui ha disposto la revoca dell’aggiudicazione e di tutti gli atti collegati.
Il TAR ha chiarito che il Comune ha esercitato il proprio potere di autotutela annullando la procedura sin dall’origine, poiché mancavano i requisiti essenziali per il suo legittimo avvio. In particolare, non era possibile indire la gara per la realizzazione di un’opera su un’area che non rientrava nella disponibilità dell’Ente e per la quale non erano stati acquisiti i necessari pareri autorizzativi.
La sentenza distingue inoltre tra due tipi di intervento amministrativo:
annullamento in autotutela: si verifica quando un provvedimento è viziato da illegittimità e deve essere rimosso per correggere l’errore giuridico (art. 21-nonies della l. n. 241/1990);
revoca del provvedimento: è un atto di riesame fondato su ragioni di opportunità, non sindacabile in sede giudiziale.
Secondo il TAR, il Comune ha esercitato il potere di annullamento ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990 per eliminare criticità che compromettevano sin dall’inizio la legittimità della gara. Quando emergono vizi originari, è possibile annullare l’aggiudicazione anche dopo la firma del contratto, senza che ciò rientri nella disciplina del recesso. L’annullamento d’ufficio, infatti, determina la cessazione degli effetti negoziali del contratto, data la stretta connessione tra aggiudicazione e stipula contrattuale.
Infine, il TAR ha precisato che la normativa sul recesso (art. 123 del d.lgs. n. 36/2023), invocata dall’impresa per ottenere il pagamento di lavori eseguiti e materiali acquistati, non si applica nel caso specifico. La disposizione prevede il diritto al risarcimento solo se vi è stato almeno un principio di esecuzione dell’attività appaltata, condizione che in questa vicenda non si è verificata.
In conclusione, il TAR ha confermato la legittimità della revoca disposta dal Comune, ritenendo fondati i presupposti per l’annullamento della gara in autotutela.
Download GratuitoSentenza Tar Calabria 94/2025 – Revoca aggiudicazione legittima
Leggi l’approfondimento: La proposta di aggiudicazione nel nuovo codice appalti
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