
L’anticipazione del prezzo si applica ai servizi di ingegneria e architettura?
Il quesito MIT 3195/2025 riguarda un chiarimento sulla possibilità di applicare l’anticipazione del prezzo (di cui all’art. 125 del Codice dei contratti pubblici) ai servizi di ingegneria e architettura, considerando quanto stabilito dall’art. 33 dell’Allegato II.14. Quest’ultimo dispone che sono esclusi dall’applicazione i servizi che, per loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.
In particolare, si domanda, anche alla luce delle recenti pronunce giurisprudenziali (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 4502 del 21 maggio 2024), se i servizi di ingegneria e architettura debbano essere classificati come prestazioni di natura intellettuale e, di conseguenza, esclusi dall’anticipazione del prezzo.
Il MIT chiarisce che, in riferimento ai servizi di ingegneria e architettura, si conferma quanto affermato nella recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 4502 del 21 maggio 2024, appena menzionata. Tali servizi rientrano tra le prestazioni di natura intellettuale e, di conseguenza, sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.
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