Rifiuti edili: guida completa per la corretta gestione

Rifiuti edili: guida completa per la corretta gestione

Dalla definizione al recupero e smaltimento: ecco tutto quello che devi sapere per la corretta gestione dei rifiuti nei cantieri edili

I rifiuti edili sono i materiali di scarto generati nei cantieri durante la costruzione, ristrutturazione o demolizione di edifici e infrastrutture. Una corretta gestione è essenziale per ridurre l’impatto ambientale e garantire la sicurezza sul lavoro.

Nella gestione dei rifiuti, sono richiesti numerosi documenti. Per completare con facilità e in linea con le disposizioni normative, ti consiglio di affidarti al software di modulistica, dichiarazioni e relazioni per l’edilizia che ti supporta nella compilazione dei modelli. Inoltre, per la corretta gestione della documentazione, potrebbe esserti di aiuto il software per la gestione documentale online, che ti consente di archiviare e conservare tutti i documenti in maniera da averli sempre a disposizione.

In questo articolo approfondiremo gli aspetti fondamentali dei rifiuti edili, la normativa di riferimento, la loro classificazione e tutte le fasi necessarie con eventuali documentazioni richieste per la corretta gestione dei rifiuti edili fino allo smaltimento o recupero.

Cosa si intende per rifiuti edili?

Secondo l’art. 183 del D.Lgs. 152/2006, il rifiuto è “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi“, mentre i rifiuti da costruzione e demolizione sono i “rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione“.

I rifiuti edili, noti anche come rifiuti da costruzione e demolizione (C&D), comprendono infatti i materiali di scarto generati durante le attività di costruzione, ristrutturazione e demolizione di edifici.

Questi rifiuti possono includere:

laterizi: mattoni e piastrelle;
conglomerati cementizi: calcestruzzo armato e non armato;
ceramiche: piastrelle e sanitari;
macerie: frammenti di materiali vari come pietre e residui di intonaco;
materiali isolanti: come quelli derivanti da scavi o demolizioni.

Questi materiali sono classificati come rifiuti speciali secondo la normativa italiana, in particolare l’articolo 184 del D.Lgs. 152/2006 (comma 3, lett. b)), che richiede che siano gestiti con specifiche procedure di identificazione, raggruppamento, trasporto e smaltimento.

Classificazione rifiuti edili

I rifiuti generati dalle attività di cantiere, strettamente legati ai processi di demolizione, costruzione e scavo, possono essere classificati nelle seguenti categorie:

rifiuti derivanti direttamente dalle operazioni di demolizione e costruzione;
rifiuti prodotti in cantiere in relazione alle attività operative, come gli scarti di imballaggio;
terreno rimosso durante le operazioni di scavo nell’ambito delle attività edilizie.

I rifiuti edili possono essere ulteriormente suddivisi in:

rifiuti inerti: materiali che non subiscono variazioni nel tempo e non rappresentano rischi per l’ambiente, come sabbia, ghiaia e calcestruzzo;
rifiuti pericolosi: materiali che possono contenere sostanze nocive, come amianto o metalli pesanti, che richiedono un trattamento speciale.

La gestione dei rifiuti inerti è regolamentata da norme specifiche introdotte dal D.M. 127/2024, conosciuto come Decreto Inerti 2024 che, entrato in vigore il 26 settembre 2024 e abrogando il precedente D.M. 152/2022, disciplina le pratiche di recupero dei rifiuti edili al fine di ridurre l’impatto ambientale delle attività di costruzione e demolizione.

Analisi dei rifiuti edili

L’analisi dei rifiuti edili è un’attività fondamentale che richiede competenze specifiche e un rigoroso rispetto delle normative vigenti, al fine di promuovere pratiche sostenibili nel settore delle costruzioni.

Essa comprende la caratterizzazione, la classificazione e l’analisi chimica dei materiali di scarto generati durante le attività di costruzione, demolizione e ristrutturazione.

La caratterizzazione dei rifiuti edili implica l’identificazione delle loro caratteristiche fisiche e chimiche, necessaria per determinare il corretto codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) e per valutare la pericolosità dei materiali.

Questo processo è essenziale per stabilire se i rifiuti possono essere smaltiti in discarica o recuperati per altre applicazioni.

Codice CER rifiuti lavori edili

I codici CER, o Codici Europei dei Rifiuti, sono un sistema standardizzato per classificare i vari tipi di rifiuti.

Questo sistema è stato introdotto dall’Unione Europea tramite direttive e regolamenti e recepito in Italia con il D.Lgs. 152/2006, conosciuto come “Norme in materia ambientale”.

A partire dall’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020, l’acronimo CER è stato sostituito da “EER” (Elenco Europeo dei Rifiuti), sebbene spesso i termini CER ed EER vengano usati come sinonimi.

Questi codici, formati da sei cifre e suddivisi in tre coppie, consentono di identificare i rifiuti in base alla loro origine e alle caratteristiche specifiche legate al processo produttivo da cui derivano:

prima coppia: indica la classe del rifiuto, ovvero il settore di attività da cui proviene (es. agricoltura, industria chimica);
seconda coppia: rappresenta la sottoclasse, che specifica il processo produttivo;
terza coppia: identifica la tipologia specifica del rifiuto.

Possono essere accompagnati da un asterisco, il quale indica che il rifiuto è considerato pericoloso e deve essere gestito con particolare attenzione.

I codici EER sono fondamentali per la gestione dei rifiuti, poiché:

facilitano la corretta identificazione e classificazione dei rifiuti;
aiutano a garantire che i rifiuti vengano trattati e smaltiti in conformità con le normative ambientali;
sono utilizzati per compilare documenti ufficiali come il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

Per quanto riguarda i rifiuti edili, i codici CER ed EER di riferimento, in base al D.L. 17/2021, Allegato III, che modifica l’Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006, sono i seguenti:

RIFIUTO EDILE
Codice cer
Codice EER

Rifiuti dalle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati)
17 00 00
17 00 00

Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 00
17 01 00

Cemento
17 01 01
17 01 01

Mattoni
17 01 02
17 01 02

Mattonelle e ceramiche
17 01 03
17 01 03

Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 06*
17 01 06*

Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 01 07
17 01 07

Legno, vetro e plastica
17 02 00
17 02 00

Legno
17 02 01
17 02 01

Vetro
17 02 02
17 02 02

Plastica
17 02 03
17 02 03

Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati
17 02 04*
17 02 04*

Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 00
17 03 00

Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 01*
17 03 01*

Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 03 02
17 03 02

Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 03 03*
17 03 03*

Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 00
17 04 00

Rame, bronzo, ottone
17 04 01
17 04 01

Alluminio
17 04 02
17 04 02

Piombo
17 04 03
17 04 03

Zinco
17 04 04
17 04 04

Ferro e acciaio
17 04 05
17 04 05

Stagno
17 04 06
17 04 06

Metalli misti
17 04 07
17 04 07

Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose
17 04 09*
17 04 09*

Cavi impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
17 04 10*
17 04 10*

Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
17 04 11
17 04 11

Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
17 05 00
17 05 00

Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 03*
17 05 03*

Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
17 05 04
17 05 04

Materiale di dragaggio, contenente sostanze pericolose
17 05 05*
17 05 05*

Materiale di dragaggio, diverso da quello di cui alla voce 17 05 05
17 05 06
17 05 06

Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
17 05 07*
17 05 07*

Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 05 08
17 05 08

Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 00
17 06 00

Materiali isolanti, contenenti amianto
17 06 01*
17 06 01*

Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17 06 03*
17 06 03*

Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17 06 04
17 06 04

Materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 05*
17 06 05*

Materiali da costruzione a base di gesso
17 08 00
17 08 00

Materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose
17 08 01*
17 08 01*

Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 08 02
17 08 02

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione
17 09 00
17 09 00

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 01*
17 09 01*

Rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione, contenenti PCB
17 09 02*
17 09 02*

Altri rifiuti dell’attività di costruzione e demolizione contenenti sostanze pericolose
17 09 03*
17 09 03*

Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03
17 09 04
17 09 04

Gestione dei rifiuti edili: normativa di riferimento

La gestione dei rifiuti nei cantieri edili è regolata da un quadro normativo ben definito, che ha l’obiettivo di garantire un approccio sostenibile e responsabile nella gestione degli scarti prodotti nel settore delle costruzioni.

La normativa principale è il D.Lgs. 152/2006, noto come Testo Unico Ambientale, che stabilisce le regole generali per il trattamento dei rifiuti in Italia, compresi quelli da costruzione e demolizione. Questo decreto impone l’obbligo di classificare i rifiuti secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) e definisce le responsabilità dei produttori, mentre l’articolo 184-ter introduce il concetto di End of Waste, consentendo che alcuni rifiuti inerti possano essere considerati come materiali recuperati se soddisfano specifici criteri.

D.Lgs.152/2006 – Parte IV: Gestione dei rifiuti

Un altro punto chiave della normativa è il D.M. 23/06/2022, che modificano i Criteri Ambientali Minimi (CAM), introdotti dal D.M. 11/10/2017, per gli appalti pubblici nel settore edilizio. Questo decreto introduce la demolizione selettiva, incentivando il riciclo e il riutilizzo dei materiali.

Più recentemente, il D.M. 127/2024 ha introdotto nuove disposizioni per il trattamento dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, con l’obiettivo di promuovere il riuso e ridurre l’impatto ambientale. Entrato in vigore il 26 settembre 2024, questo decreto rafforza il principio della responsabilità del produttore, imponendo criteri più stringenti per l’identificazione e la gestione corretta dei rifiuti.

Cos’è la gestione dei rifiuti e quali fasi prevede nei cantieri edili

La gestione dei rifiuti indica l’insieme delle politiche, procedure o metodologie volte a gestire l’intero processo dei rifiuti originati dall’attività umana, dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale coinvolgendo quindi la fase di raccolta, trasporto, e trattamento (recupero o smaltimento), nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l’impatto sull’ambiente.

Art. 183 D.Lgs. 152/2006 – comma 1, lett. n)

gestione dei rifiuti“: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

Prima della raccolta vi è il deposito temporaneo vale a dire il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis.

Pertanto, la gestione dei rifiuti prevedere le seguenti attività:

deposito temporaneo;
raccolta;
trasporto;
recupero;
smaltimento.

Procedura per la gestione dei rifiuti

Deposito temporaneo rifiuti edili

Il deposito temporaneo di rifiuti è definito come il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione prima della loro raccolta e trasporto verso un impianto di trattamento. Questa pratica è regolamentata dall’articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006, che prevede che il deposito temporaneo sia una fase preliminare della gestione dei rifiuti che non richiede autorizzazioni specifiche, a patto che vengano rispettate precise condizioni legali.

Il deposito temporaneo di rifiuti edili è una fase fondamentale nella gestione dei materiali di scarto generati nei cantieri edili. Il deposito temporaneo si riferisce all’accumulo di rifiuti in un’area designata all’interno del cantiere e questo tipo di deposito deve avvenire esclusivamente nel luogo di produzione dei rifiuti, ovvero all’interno del cantiere stesso, e non in altri luoghi come magazzini o depositi aziendali.

Secondo la normativa, il deposito temporaneo ha una durata massima di un anno, ma i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati prima se si raggiungono specifici limiti volumetrici:

30 m³ per i rifiuti non pericolosi;
10 m³ per i rifiuti pericolosi.

Il deposito temporaneo dei rifiuti deve avvenire nel luogo di produzione, in un’area accessibile e sicura. I rifiuti vanno separati per categorie omogenee, senza miscelazione, e quelli pericolosi devono essere etichettati e imballati in modo idoneo. Il deposito è soggetto a limiti: i rifiuti devono essere smaltiti entro 12 mesi, oppure ogni tre mesi indipendentemente dalla quantità, o al raggiungimento di 30 metri cubi (di cui massimo 10 di rifiuti pericolosi). È obbligatorio tenere un registro di carico e scarico per garantire la tracciabilità, e l’accesso all’area di deposito deve essere limitato agli operatori autorizzati, con misure di sicurezza adeguate.

La pianificazione accurata del deposito temporaneo nel cantiere è fondamentale per garantire sicurezza ed efficienza nelle operazioni di gestione dei rifiuti. L’uso di un software BIM per la gestione del cantiere consente di progettare un modello virtuale che ottimizza la posizione dell’area di deposito, garantendo accessibilità ai mezzi di trasporto e riducendo i tempi di movimentazione. Inoltre, un posizionamento sicuro evita l’esposizione a zone a rischio, come i bordi degli scavi, prevenendo incidenti e assicurando la massima sicurezza per gli operatori.

Raccolta dei rifiuti nei cantieri

I rifiuti nei cantieri devono essere raccolti e separati per tipologia (metalli, legno, calcestruzzo, plastica) direttamente nel cantiere.

Nei cantieri, la responsabilità della raccolta dei rifiuti edili ricade su diverse figure professionali, a seconda delle specifiche disposizioni contrattuali e della gestione operativa.

Trasporto rifiuti edili

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato da soggetti autorizzati e quindi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’Albo nazionale gestori ambientali è stato istituito dal D.Lgs. 152/06, è costituito presso il Ministero dell’Ambiente ed è articolato in un Comitato Nazionale, con sede presso il medesimo Ministero, e in Sezioni regionali e provinciali, con sede presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le imprese e gli enti che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all’Albo vengono così individuate dall’articolo 212 comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (es.m.i.):

imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

La responsabilità nel trasporto dei rifiuti è condivisa tra il produttore, il trasportatore e il destinatario:

produttore: deve classificare correttamente i rifiuti e compilare il FIR;
trasportatore: responsabile del corretto trasporto e della consegna presso l’impianto autorizzato;
destinatario: deve gestire lo smaltimento o il recupero dei rifiuti secondo le normative vigenti.

È fondamentale conservare i formulari per almeno cinque anni e tenere un registro di carico/scarico per monitorare il movimento dei rifiuti all’interno dell’azienda.

Formulario per trasporto rifiuti edili – FIR

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) è un documento fondamentale per il trasporto dei rifiuti, richiesto dalla normativa italiana per garantire la tracciabilità e la gestione corretta dei materiali di scarto.

Il FIR accompagna ogni operazione di trasporto di rifiuti e deve contenere informazioni dettagliate, tra cui:

identificazione del produttore del rifiuto;
identificazione del detentore del rifiuto;
identificazione del destinatario del rifiuto;
identificazione del trasportatore del rifiuto;
identificazione dell’intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto;
caratteristiche del rifiuto;
firma del produttore/detentore;
nome e cognome del conducente;
ora e data di inizio trasporto;
microraccolta;
firma del conducente;
sezione riservata al destinatario;
annotazioni.

La compilazione del FIR è obbligatoria per enti e imprese che trasportano rifiuti. Può essere emesso dal produttore o, in sua assenza, dal trasportatore, ma la responsabilità per le informazioni dichiarate rimane a carico del produttore.

Fino al 12 febbraio 2025 il FIR poteva essere emesso in modalità cartacea, con compilazione manuale, in quadruplice copia, e vidimazione presso la CCIAA o tramite il servizio VIVIFIR.

A partire dal 13 febbraio 2025, tutti i soggetti obbligati all’emissione del FIR ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 152/2006 dovranno utilizzare il nuovo modello cartaceo riportato nell’Allegato II del D.M. 59/2023.

La compilazione può essere effettuata tramite gestionale o direttamente tramite i servizi offerti da RENTRI. La vidimazione, invece, avviene esclusivamente attraverso il RENTRI.

Il produttore, o il trasportatore su sua richiesta, emetterà il FIR cartaceo in due copie, trattenendo la prima, mentre il trasportatore trasmetterà la copia firmata dal destinatario agli operatori coinvolti tramite consegna diretta, PEC o i servizi RENTRI, dai quali sarà scaricabile autonomamente.

Scarica il D.D. 251/2023 – RENTRi: modalità di compilazione del registro di carico e scarico e del formulario

A partire dal 13 febbraio 2026, il FIR dovrà essere utilizzato esclusivamente in formato digitale e trasmesso al RENTRI, con vidimazione e gestione completamente digitali.

Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)

Trasporto rifiuti edili senza formulario: è possibile?

Il trasporto di rifiuti edili senza il formulario non è possibile e comporta gravi sanzioni, previste dall’art. 258 comma 4 del D.Lgs. 152/2006:

rifiuti non pericolosi: una sanzione amministrativa da 1.600 a 10.000 euro per il trasporto senza FIR o con documentazione incompleta;
rifiuti pericolosi: oltre alle sanzioni amministrative, il trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR può comportare conseguenze penali, inclusa la reclusione fino a 2 anni (art. 483 codice penale).

Recupero rifiuti edili

Il recupero dei rifiuti edili consiste nel riutilizzo dei materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione, favorendo l’economia circolare e riducendo l’impatto ambientale.

Questi rifiuti, definiti inerti, derivanti dalle attività di demolizione e ricostruzione nonché dalle attività di scavo, comprendono sabbia, ghiaia, calcestruzzo, mattoni, ceramiche, miscugli o scorie di cemento, pietrisco, etc., e possono essere riciclati per nuove costruzioni, limitando l’estrazione di materie prime.

Il processo è regolato da normative specifiche, precisamente il D.M. 127/2024 Decreto Inerti End of Waste, che stabilisce i criteri per il riciclo e la reintroduzione sul mercato dei materiali recuperati.

Le aziende devono rispettare precise procedure, tra cui la classificazione e la documentazione dei rifiuti, e possono adottare tecniche come frantumazione, vagliatura/selezione e separazione dei materiali riutilizzabili da quelli non idonei.

Il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

L’elemento centrale del Decreto Inerti 2024 è l’End of Waste, ovvero la definizione dei criteri in base ai quali i rifiuti cessano di essere tali e sono qualificati come aggregato recuperato. Specifica l’articolo 3 che l’aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero cessa di essere rifiuto se è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 – Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato. L’aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2 – (Articolo 4).

Il rispetto dei criteri “End of Waste” di cui all’Allegato 1 del Decreto Inerti è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione (dichiarazione di conformità DDC) utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.

Tale dichiarazione dovrà essere realizzata per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto e essa dovrà essere inviata all’Autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell’uscita dello stesso dall’impianto.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità per un periodo di cinque anni dalla data dell’invio della stessa all’Autorità competente.

Per completare con facilità e in linea con le disposizioni previste dal decreto, ti consiglio di affidarti al software di modulistica, dichiarazioni e relazioni per l’edilizia per redigerla secondo la normativa vigente senza possibilità di errore.

Il software, aggiornato al Decreto Inerti 2024 (D.M. 127/2024), fornisce inoltre i seguenti modelli:

Stima certificata di produzione dei rifiuti

Dichiarazione finale smaltimento rifiuti edili

Smaltimento rifiuti edili

Ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/2006 (comma 1, lett. z)) lo smaltimento è “qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’Allegato B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento.”

Smaltimento rifiuti edili normativa

Ai sensi dell’Allegato B sono operazioni di smaltimento le seguenti attività:

deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica);
trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli);
iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali);
lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.);
messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente);
scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione;
immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino;
trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12;
trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.);
incenerimento a terra;
incenerimento in mare;
deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera);
raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12;
ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13;
deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

Come smaltire i rifiuti edili?

Le fasi dello smaltimento rifiuti edili includono:

un ​deposito temporaneo​ in cantiere in aree delimitate o in cassoni mobili;
l’​identificazione dei rifiuti;
il corretto trasporto a un ​centro di raccolta e smaltimento autorizzato​.

Dichiarazione di smaltimento rifiuti edili

La dichiarazione smaltimento rifiuti edili è un’autodichiarazione da parte dell’impresa esecutrice, fatta al termine dei lavori, dello smaltimento dettagliato dei rifiuti edili prodotti. L’impresa è tenuta a fornire i dettagli di tutti i rifiuti derivanti dall’attività edilizia e le relative quantità effettive. Per ogni rifiuto smaltito bisogna fare una breve descrizione e bisogna specificare:

il codice CER/EER di riferimento;
l’unità di misura;
la quantità smaltita.

Si tratta di una dichiarazione dettagliata e importante che sottintende grandi responsabilità penali da parte dell’impresa che assevera. Ti consiglio, quindi, di affidarti al software di modulistica, dichiarazioni e relazioni per l’edilizia per redigerla secondo la normativa vigente senza possibilità di errore.

Dichiarazione smaltimento rifiuti edili – PriMus-C

Oneri di smaltimento rifiuti edili

Il costo dello smaltimento dei rifiuti edili può variare in base a diversi fattori, come la tipologia e la quantità del materiale da smaltire, la zona geografica e le normative locali. In generale, i principali elementi che influenzano i costi sono:

tipo di rifiuto: materiali come legno, plastica, vetro e metalli hanno costi di smaltimento diversi rispetto a materiali più complessi o pericolosi, come l’amianto;
quantità: più rifiuti devono essere smaltiti, maggiore sarà il costo complessivo;
modalità di raccolta e trasporto: l’utilizzo di un servizio professionale per il trasporto dei rifiuti fino al sito di smaltimento incide sul costo finale;
normative locali: le leggi e le regolamentazioni ambientali possono imporre procedure specifiche che influenzano i costi.

Smaltimento rifiuti edili sanzioni

Il mancato rispetto delle normative sullo smaltimento dei rifiuti edili può comportare sanzioni amministrative e penali, a seconda della gravità dell’infrazione.

Ad esempio, la mancata separazione dei rifiuti può costare fino a 3.000 euro, mentre errori nella compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) possono portare a multe tra 1.600 e 9.300 euro.

Se i registri non vengono aggiornati, le sanzioni possono arrivare a 15.500 euro. In caso di smaltimento illecito o abbandono di rifiuti pericolosi, invece, le pene sono più severe, con la reclusione fino a 2 anni e multe che possono raggiungere i 26.000 euro.

Oltre alle sanzioni indicate, le conseguenze possono includere blocco dei lavori, revoca delle autorizzazioni e danni alla reputazione dell’impresa, compromettendone l’attività.

Gestione dei rifiuti: responsabilità

In merito alle responsabilità per la gestione dei rifiuti, l’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 sancisce che il produttore iniziale o detentore di rifiuti è responsabile del loro trattamento, che può avvenire direttamente o tramite intermediari, enti, o imprese autorizzate. Le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a livello professionale devono iscriversi all’Albo dei Gestori Ambientali e conferire i rifiuti a impianti autorizzati.

I costi della gestione sono a carico del produttore iniziale e dei detentori successivi. La responsabilità per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa solo se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico o a soggetti autorizzati, a condizione che vengano rispettati determinati obblighi documentali. Inoltre, la responsabilità per il corretto smaltimento ricade su chi esegue operazioni intermedie come il raggruppamento o il deposito preliminare.

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

prevenzione;
preparazione per il riutilizzo;
riciclaggio;
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
smaltimento.

La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica (Art. 179 D.Lgs. 152/2006).

Documentazione nella gestione dei rifiuti edili

Attualmente in vigore ci sono due modelli di tracciamento del ciclo di vita del rifiuto:

il modello di tracciamento dei rifiuti “cartaceo”, basato sulla compilazione del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione dei rifiuti e del modello unico di dichiarazione (MUD);
il modello di tracciamento dei rifiuti “informatico” – nuovo sistema a valle sistri (RENTRI).

Registro di carico e scarico

Il registro di carico e scarico è un documento essenziale per garantire la tracciabilità dei rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, dal momento della loro produzione fino al recupero o allo smaltimento.

Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 152/2006:

chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

Le annotazioni da riportare nel registro cronologico sono effettuate:

per i produttori di rifiuti, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Fino al 12 febbraio 2025, infatti, il registro di carico e scarico dei rifiuti si teneva con il vecchio modello in formato cartaceo e con vidimazione presso la CCIAA.

Dal 13 febbraio 2025 e fino all’iscrizione a RENTRI i produttori di rifiuti tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il nuovo modello di cui all’allegato 1 del D.M. 59/2023,da vidimare presso la CCIAA. I vecchi registri di carico e scarico non saranno più utilizzabili anche se già vidimati.

L’obbligo del registro in formato digitale è previsto per:

i gestori, i trasportatori e produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi se derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di acque e fumi a partire dal 13 febbraio 2025;
per gli stessi produttori con dipendenti tra 11 e 50 dall’iscrizione al RENTRI (che dovrà avvenire tra il 15/06/2025 e il 14/08/2025);
per tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi dall’iscrizione al RENTRI (che dovrà avvenire tra il 15/12/2025 e il 13/02/2026).

La tenuta in formato digitale può avvenire utilizzando i propri sistemi gestionali o utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

Gli operatori trasmettono i dati contenuti nel registro di carico e scarico digitale al RENTRI con cadenza mensile. La trasmissione può essere effettuata mediante interoperabilità tra i gestionali degli utenti e il RENTRI o utilizzando i servizi messi a disposizione dal RENTRI.

I nuovi modelli si caratterizzano per le seguenti novità:

unico modello di registro di carico e scarico;
integrazione delle informazioni contenute nel formulario di identificazione del rifiuto;
nuove tipologie di movimenti.

Il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale è tenuto e compilato in maniera tale che:

i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili per garantire l’identificabilità dell’utente;
qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e con l’identificativo temporale (data ed ora);
le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che deve assicurare il corretto funzionamento, e garantire la possibilità di riproduzione dei documenti, che devono essere posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni relative al set di dati trasmessi al RENTRI;
i sistemi gestionali adottati dall’operatore devono garantire o nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell’amministrazione digitale.

Registro di carico e scarico

Modello unico di dichiarazione – MUD

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD), istituito con la Legge 70/1994, è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, quelli raccolti e trasportati e quelli smaltiti e, avviati al recupero, nell’anno precedente la dichiarazione al fine di a monitorare la tracciabilità dei rifiuti, assicurandone la gestione corretta e promuovendo il recupero e il riciclo, oltre a prevenire smaltimenti illegali. Il modello va presentato di norma entro il 30 aprile di ogni anno.

La comunicazione  deve essere compilata tramite software messo a disposizione da Unioncamere e presentata in maniera telematica ogni anno alla Camera di Commercio competente, con scadenza generalmente fissata al 30 aprile, salvo proroghe se la data cade in un giorno festivo.

Soggetti obbligati alla presentazione del MUD:

chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/2006 che hanno più di dieci dipendenti;
i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Lgs. 152/2006.

I documenti e i dati necessari alla compilazione del MUD sono:

registro/i di carico/scarico rifiuti: aggiornati con tutti i dati del 2024 per l’unità locale dichiarante;
formulari dei rifiuti del 2024;
visura camerale attuale;
numero dei mesi dell’anno 2024 in cui l’impresa ha operato nell’unità locale a cui è riferita la dichiarazione;
delega alla presentazione per invio telematico del MUD, se applicabili.

Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD avviene esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d’identità elettronica) o CNS (firma digitale).

Gestione dei rifiuti edili da demolizione: demolizione selettiva

La demolizione selettiva è un approccio innovativo nell’edilizia che si focalizza sulla separazione e il recupero dei materiali durante il processo di demolizione, promuovendo il riciclo e il riutilizzo per supportare l’economia circolare. Questo metodo riduce la quantità di rifiuti generati, elimina le sostanze nocive e ottimizza l’uso dei materiali, con minori impatti ambientali, poiché utilizza tecniche meno invasive e rumorose.

Il processo si articola in tre fasi principali:

progettazione: pianificazione dei materiali da recuperare;
demolizione: separazione dei materiali in categorie omogenee;
aggiornamento del database: creazione di un elenco dettagliato dei materiali con peso e caratteristiche.

Queste fasi si compongono a loro volta di numerose sotto fasi che proviamo a riassumere attraverso uno schema tratto dalla UNI/PdR 75:2020. Per comprendere meglio queste sotto fasi ti consiglio di approfondire: piano di fine vita.

Schema processo demolizione selettiva – tratto da UNI PdR 75:2020

Il piano di fine vita è il documento che specifica, per ognuno degli elementi, il futuro utilizzo che se ne potrà prevedere, in termini di riciclo, riuso o recupero di qualsiasi altro tipo. La redazione di questo documento è compito del progettista che, nel realizzare il piano di manutenzione dell’opera, prevede l’archiviazione della documentazione tecnica.

Per definire il piano di fine vita, secondo i criteri di archiviazione e di condivisione previsti dai CAM, ti consiglio di affidarti a un software piano di manutenzione dotato di un archivio completo e sempre aggiornato a tutte le nuove indicazioni normative. Utilizzando il software hai la possibilità di editare, nell’apposita sezione, tutte le informazioni necessarie per ogni singolo elemento manutenibile e di specificare se l’elemento si compone di materiali per i quali si prevede a fine vita un completo riciclo; parziale riciclo; destinato in discarica. Inoltre, puoi specificare ogni singolo elemento compositivo e definirne l’eventuale percentuale di riciclaggio.

Altri rifiuti edili: terre e rocce da scavo

Le terre e rocce da scavo si generano durante attività di costruzione, come scavi per fondazioni, trincee, o opere infrastrutturali (gallerie, strade).

A seconda delle caratteristiche chimico-fisiche e della provenienza, le terre e rocce possono essere classificate come:

sottoprodotti: se soddisfano specifici requisiti di qualità ambientale e possono essere riutilizzate nello stesso sito di produzione o in altri progetti secondo quanto stabilito dall’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
rifiuti: se non rispettano i criteri per essere considerati sottoprodotti, devono essere gestiti come rifiuti secondo il D.Lgs. 152/2006.

Le normative di riferimento per le terre e rocce da scavo sono:

D.Lgs. 152/2006: che regola la gestione dei rifiuti in Italia, compresi quelli derivanti da attività edili da scavo;
D.P.R. 120/2017: che stabilisce le condizioni per la qualificazione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

La gestione delle terre e rocce da scavo segue procedure specifiche, che includono le seguenti fasi:

analisi dei materiali da scavo: i materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi poiché il produttore deve dimostrare che per le terre e rocce da scavo valgono i requisiti ambientali di cui all’art. 4;
deposito temporaneo: le terre e rocce devono essere accumulate in aree designate nel cantiere fino al loro smaltimento o riutilizzo;
trasporto: effettuato da imprese autorizzate e registrate all’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
piano di utilizzo: per le terre classificate come sottoprodotti, è necessario redigere un piano di utilizzo che dettagli come e dove verranno riutilizzate;
smaltimento: se le terre e rocce non possono essere riutilizzate, devono essere smaltite in impianti autorizzati, seguendo le normative vigenti per evitare sanzioni.

Leggi tutti gli approfondimenti su terre e rocce da scavo:

Dichiarazione di utilizzo terre e rocce da scavo
CER per terre e rocce da scavo: cos’è e qual è
Il Piano di Utilizzo terre e rocce da scavo

Nei cantieri, tali lavori comportano un elevato rischio di seppellimento e sprofondamento, motivo per cui il D.Lgs. 81/08 impone la redazione di un piano di sicurezza degli scavi. Questo documento, corredato da tavole esplicative, deve includere almeno una planimetria dell’organizzazione del cantiere e, per opere complesse, una tavola tecnica specifica sugli scavi. È possibile compilare il piano utilizzando un apposito software piano sicurezza scavi disponibile gratuitamente per 30 giorni.

Piano di gestione dei rifiuti edili

Alcune amministrazioni comunali richiedono la predisposizione di un piano di gestione dei rifiuti di cantiere per il rilascio del titolo edilizio relativo a interventi di costruzione, ristrutturazione o demolizione.

Nel piano di gestione dei rifiuti, il produttore ha il compito di:

assegnare il codice EER corretto e definirne la gestione appropriata;
organizzare il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti in cantiere;
stabilire le modalità di trasporto;
individuare le procedure di recupero o smaltimento e selezionare l’impianto di destinazione, controllando l’autorizzazione del gestore;
tenere, se previsto, il registro di carico/scarico, emettere il FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti);
presentare il MUD, se obbligatorio.

Inoltre, il Committente potrebbe inserire nei contratti d’appalto clausole specifiche per la presentazione di un piano al fine di garantire una gestione adeguata dei rifiuti in cantiere.

Definire in anticipo le modalità con cui le imprese prevedono di gestire i materiali di scarto prima dell’inizio dei lavori permette infatti di pianificare in modo efficace le attività e di monitorare l’andamento dell’intero processo di realizzazione dell’opera.

Piano di gestione dei rifiuti

Il “piano di gestione dei rifiuti”, come definito dal D.Lgs. 152/2006, è invece un documento strategico obbligatorio per le autorità locali, il cui scopo è analizzare la gestione attuale dei rifiuti, stabilire obiettivi di riduzione e riciclo e pianificare le infrastrutture necessarie, come impianti di trattamento e discariche.

Secondo l’art. 199 del D.Lgs. 152/2006, le regioni italiane, in collaborazione con le province, i comuni e le autorità d’ambito, sono responsabili dell’elaborazione e dell’adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, in conformità con le normative nazionali ed europee. Questi piani devono analizzare la gestione attuale dei rifiuti, definire le misure per migliorare l’efficacia ambientale, e contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge.

I piani devono includere dettagli sui tipi e quantità di rifiuti, sugli impianti di trattamento esistenti, e sulla necessità di nuovi impianti o infrastrutture. Devono inoltre promuovere il riutilizzo, il riciclo e il recupero di materiali ed energia, ridurre i rifiuti biodegradabili destinati alla discarica, e fissare obiettivi per la raccolta differenziata. Inoltre, le regioni devono considerare l’inclusione di politiche per la prevenzione dei rifiuti, la gestione dei materiali da costruzione e demolizione e dei rifiuti pericolosi, nonché l’adozione di misure per migliorare la sensibilizzazione pubblica e l’uso di strumenti economici per affrontare le problematiche legate ai rifiuti.

La revisione e l’aggiornamento del piano devono avvenire almeno ogni sei anni, e l’approvazione del piano è un requisito per accedere ai finanziamenti nazionali. In caso di inadempimento, il Presidente del Consiglio dei Ministri può intervenire con provvedimenti sostitutivi.

Le regioni devono anche garantire la trasparenza pubblicando informazioni sui progressi e le misure adottate attraverso piattaforme digitali, e il piano è coordinato con altri strumenti di pianificazione regionali.

Approfondimenti

Ulteriori approfondimenti sul tema:

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Quando i rifiuti inerti provenienti da siti contaminati possono essere riutilizzati?
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