Caduta dall’impalcatura: basta il controllo dell’iscrizione o serve verificare l’idoneità dell’appaltatore?
La sentenza di Cassazione n. 3715/2025 riguarda la caduta di un lavoratore da un’impalcatura malfunzionante, che gli ha provocato gravi lesioni fino alla morte nel 2017. Il Tribunale aveva assolto il committente dei lavori, ritenendo che non fosse direttamente responsabile per l’incidente.
Nel ricorso per cassazione, il Pubblico Ministero ha contestato l’assoluzione, sostenendo che il committente non avesse verificato adeguatamente la sicurezza dell’impalcatura, come previsto dalla legge e che fosse sua responsabilità controllare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata dei lavori, non limitandosi alla semplice verifica dell’iscrizione dell’impresa nel registro delle imprese, ma accertando anche la struttura organizzativa dell’impresa e la sua adeguatezza rispetto ai rischi connessi ai lavori da svolgere.
Il committente ha difeso la propria posizione sostenendo che l’incidente fosse stato causato da un malfunzionamento dell’impalcatura, non imputabile ad omissioni sue. Inoltre, ha fatto notare che l’impresa aveva fornito rassicurazioni verbali sulla sicurezza dei lavori e che non era emerso alcun elemento che giustificasse un intervento diretto da parte sua nell’esecuzione delle operazioni (sotto la responsabilità dell’impresa).
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del PM, ritenendo che la decisione del Tribunale fosse errata. La Corte ha ribadito che, in relazione ai lavori eseguiti sotto contratto di appalto, la responsabilità per la sicurezza non ricade solo sull’appaltatore, ma anche sul committente, qualora la sua condotta omissiva abbia contribuito causalmente all’incidente.
In particolare, la responsabilità del committente si manifesta attraverso l’obbligo di verificare l’idoneità dell’impresa scelta, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei lavori e dei rischi connessi. La Corte ha ritenuto che il Tribunale non avesse adeguatamente valutato l’omissione del committente nel non accertare la capacità organizzativa dell’impresa, né la presenza di situazioni di rischio evidenti, come il malfunzionamento dell’impalcatura, che avrebbero dovuto essere percepibili dal committente.
Pertanto, la sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia per un nuovo giudizio.
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