Certificato di regolare esecuzione: PDF e novità nel codice appalti
Certificato di regolare esecuzione o collaudo? Ecco cosa stabilisce il nuovo codice appalti e il fac-simile in PDF
Il certificato di regolare esecuzione è un documento che attesta la corretta esecuzione di un contratto d’appalto pubblico da parte dell’appaltatore.
È un documento fondamentale nel contesto degli appalti pubblici e ha lo scopo di garantire alla stazione appaltante che l’esecuzione del contratto è avvenuta in modo regolare, in conformità con le condizioni stabilite nel documento d’appalto, nei tempi stabiliti e con i materiali precedentemente concordati.
Vorresti un archivio completo e sempre aggiornato di modelli, documenti e relazioni pronti all’uso per gestire le gare secondo le disposizioni del Codice appalti? Prova questo software per gestire la documentazione dei lavori pubblici con un archivio di tutti i capitolati speciali e oltre 500 Modelli, Verbali, Certificati e Relazioni Tecniche.
Indicazioni ANAC sui certificati di esecuzione dei lavori in caso di revisione prezzi
Con il Comunicato del 30/01/2025 l’ANAC fornisce indicazioni sull’inserimento, in seno ai Certificati esecuzione lavori, dei maggiori importi corrisposti a titolo di compensazione ex art.
1-septies d.l. 73/2021 e di adeguamento prezzi ex art. 26 d.l. 50/2022 e ss.mm.ii., ed alla imputabilità degli stessi ai fini dell’ottenimento della qualificazione per la classifica SOA corrispondente.
Nelle more dell’aggiornamento del “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro”, l’Autorità formula le seguenti modalità operative:
all’atto della compilazione del CEL, la sede corretta per l’inserimento della maggiorazione dei prezzi risulta il quadro di CEL 4.3 denominato “Altri importi autorizzati …”;
gli importi inseriti in tale Quadro, unitamente a quelli del 3.1 “Importo di contratto” e 4.2 “Lavorazioni previste negli atti di sottomissione e negli atti aggiuntivi” costituiranno l’importo indicato nel Quadro 5 “Totale importi autorizzati”.
il riconoscimento del maggior valore delle opere eseguite all’operatore economico dovrà essere inserito nei quadri 6.2 e 6.3., incrementando il valore di quelle lavorazioni che sono state interessate dall’aumento dei prezzi di mercato.
Inoltre, l’ANAC ha fornito indicazioni specifiche per il corretto utilizzo dei CEL per i quali è prevista l’apposizione del visto dell’autorità preposta alla tutela del bene vincolato (art. 4, comma 3, dell’allegato II.18 al Codice appalti) e la spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori. Si segnala in proposito che il citato allegato II.18 è stato modificato dal Correttivo al Codice appalti, di cui al D. Leg.vo 209/2024 (con modifiche prevalentemente formali).
ANAC ricorda che l’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice appalti prevede che i certificati rilasciati all’esecutore dei lavori vanno trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa ANAC.
Certificato di regolare esecuzione nel nuovo codice appalti: quando si può sostituire al collaudo
Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 207/2010, il progetto esecutivo è corredato del cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia.
Appare evidente, quindi, l’importanza che il legislatore dà a questo documento.
Il nuovo codice dei contratti pubblici (art. 50 comma 7) stabilisce che per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione, se nominato.
Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
Le modalità tecniche e i tempi di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di
regolare esecuzione, sono disciplinati dall’articolo 28 dell’Allegato II.14.
Nello specifico la sostituzione può avvenire solo in alcuni casi, quali:
la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;
per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore a 5.538.000 €, se non si tratta di una delle seguenti tipologie di opere o interventi:
opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d’uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, a eccezione dei lavori di manutenzione;
opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
lavori di miglioramento o adeguamento sismico;
opere di cui al Libro IV, Parte II, Titolo IV, Parte III, Parte IV e Parte VI del codice;
opere e lavori nei quali il RUP svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.
Chi firma il certificato di regolare esecuzione?
Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed è immediatamente trasmesso al RUP che ne prende atto e ne conferma la completezza. Per i servizi e le forniture viene emesso dal RUP o dal direttore dell’esecuzione (se nominato), sempre rispettando la scadenza dei 3 mesi dalla data delle prestazioni oggetto del contratto (art. 50 comma 7 del D.Lgs 36/2023).
L’articolo 21, comma 5, dell’Allegato II.12 al Codice dei Contratti Pubblici prevede che i Certificati rilasciati all’esecutore dei lavori sono trasmessi, a cura delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, all’ANAC con le modalità stabilite nei provvedimenti della stessa Autorità.
Di seguito ti propongo uno schema del certificato di regolare esecuzione che ti illustra in maniera semplice i passaggi da seguire.
Certificato di regolare esecuzione schema
Certificato di regolare esecuzione lavori pubblici: i contenuti
Secondo l’allegato II.14, art. 28, comma 2, il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
l’indicazione dell’esecutore;
il nominativo del direttore dei lavori;
il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore;
la certificazione di regolare esecuzione.
A seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell’articolo 27 dell’allegato II.14. Nello specifico, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede al pagamento della rata di saldo (articolo 125, comma 7, del codice) nonché allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 117 del codice (sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile). Nel caso in cui il certificato di regolare esecuzione abbia sostituito il certificato di collaudo, assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione.
Certificato di regolare esecuzione 36/2023: il compenso del direttore dei lavori
Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 29 dell’allegato II.14 del codice.
Esso è determinato con le stesse modalità indicate per l’onorario riconosciuto per le attività di collaudo. Se si tratta di soggetti all’interno della stazione appaltante, il compenso ricade all’interno del 2% degli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del codice, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Certificato di regolare esecuzione per lavori privati
Fino ad ora ci siamo soffermati sull’importanza del certificato di regolare esecuzione in ambito pubblico, ma cosa succede in ambito privato? È ugualmente importante emettere il certificato? Partiamo dalla consapevolezza che questo documento è fondamentale per la tutela degli interessi del committente che riceve un atto tecnico di un soggetto abilitato, ma anche come momento formale conclusivo di verifica dei lavori svolti (l’esecutore è svincolato dagli oneri contrattuali). In quest’ottica possiamo affermare, quindi, che il certificato di regolare esecuzione è importante anche in ambito privato, pur rimanendo una facoltà esercitata dal committente così come recita l’art. 1665 del codice civile:
Il committente, prima di ricevere la consegna, ha diritto di verificare l’opera compiuta. La verifica deve essere fatta dal committente appena l’appaltatore lo mette in condizione di poterla eseguire.
Spendita ai fini SOA dei certificati di esecuzione lavori
I certificati di esecuzione lavori che comprendono interventi realizzati in categorie SOA che necessitano dell’attestato di buon esito degli interventi eseguiti su beni assoggettati a vincoli di tutela d’interesse paesaggistico e/o culturale possono essere utilizzati ai fini della qualificazione solo ad esito positivo della verifica dell’Autorità responsabile della tutela del bene assoggettato a vincolo quale bene di interesse culturale.
Ciò deriva dall’espressa applicazione delle norme di riferimento che impongono la sussistenza sia del visto di buona esecuzione da parte del Committente sia del visto della Soprintendenza, necessario per la spendita delle lavorazioni eseguite ai fini della qualificazione nelle categorie previste dall’art 4 comma 3, dell’Allegato II.18 al Codice, norma che comunque replica le analoghe previsioni delle precedenti legislazioni in materia.
Nel Comunicato del 30/01/2025, ANAC precisa che:
in presenza di categorie di lavorazioni sottoposte al visto facoltativo, ovvero quando l’opera non è vincolata ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il RUP, in fase di compilazione del Certificato, può selezionare l’opzione “visto non previsto” e procedere immediatamente all’emissione del CEL.
l’art. 4, comma 3 dell’Allegato II.18 al Codice dei Contratti, individua le categorie per le quali, ai fini del conseguimento della qualificazione, i relativi CEL devono contenere l’attestato di buon esito dell’Autorità preposta alla tutela del bene oggetto degli interventi eseguiti.
La rigorosa lettura della norma non sembra escludere che, qualora il CEL contempli categorie di importo prevalente che non necessitano del Visto dell‘autorità preposta alla tutela del bene, ovvero diverse da quelle indicate dall’art 4, comma 3, tali lavorazioni possano essere valutate per il conseguimento della relativa qualificazione, ma ciò dovrebbe trovare il limite della residualità degli importi di lavorazioni (riportate nel medesimo CEL) ricadenti nelle dette categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B e OS 25.
Vale a dire che se l’opera realizzata presenti quote residuali di lavorazioni assoggettate al visto della Soprintendenza, in carenza di questo, gli importi delle diverse categorie possano essere comunque valutati ai fini del conseguimento della qualificazione.
E’ prevista la possibilità di portare in valutazione nei CEL, ancora in attesa di visto, i lavori eseguiti nelle altre categorie non interessate all’atto approvativo della Soprintendenza, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. solo nei casi in cui il CEL privo di visto certifichi l’esecuzione di lavori la cui prevalenza non necessiti di tale asseverazione.
La condizione per la quale è possibile ammettere detto utilizzo è il carattere marginale dei lavori assoggettati al visto, i quali, oltre che nel valore economico non devono aver rilievo sulla buona esecuzione dell’intervento nel suo complesso, la cui asseverazione spetta al RUP.
Compito del RUP quindi, anche in assenza del visto della Soprintendenza, sarà quello di apporre comunque la sua generale dichiarazione di buon esito sull’esecuzione dei lavori prevista al Quadro 8 “Dichiarazioni sull’esecuzione dei lavori”, senza la quale il Certificato non sarebbe spendibile in alcuna categoria di lavorazioni.
Certificato di regolare esecuzione: il modello PDF da scaricare gratis
Di seguito ti fornisco un fac-simile del certificato di regolare esecuzione elaborato con il software capitolati speciali.
Certificato regolare esecuzione
Download GratuitoCertificato di regolare esecuzione
Fonte: Read More