
Le procedure di scelta del contraente secondo il codice appalti
Quali sono le procedure di scelta del contraente secondo il nuovo codice dei contratti pubblici e quali sono le caratteristiche
Le procedure di scelta del contraente sono i modi attraverso i quali la stazione appaltante decide di assegnare un contratto. Sono disciplinati dal codice dei contratti pubblici, precisamente li ritroviamo nella parte IV (articoli da 153 a 173) che ne stabilisce le modalità con le quali poter esser usate. La procedura di scelta del contraente è di fondamentale importanza per l’ente concedente in quando regolamenta le fasi di aggiudicazione di un contratto pubblico e serve per selezionare l’operatore economico interessato all’appalto.
Come già stabilito dall’abrogato D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante prima di affidare un contratto pubblico deve pubblicare un avviso di gara al fine di informare i possibili operatori economici interessati dell’opportunità di partecipare alla procedura. Già nel bando di gara deve essere indicata la procedura di scelta del contraente, insieme ad altre informazioni utili, tra le quali: l’oggetto dell’appalto, i requisiti specifici di selezione, i criteri con i quali viene preferito un operatore economico rispetto ad un altro, la modalità di presentazione delle offerte.
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Quali sono le procedure di scelta del contraente?
Le stazioni appaltanti, per l’aggiudicazione di appalti pubblici, possono utilizzare le seguenti procedure di scelta del contraente:
procedura aperta;
procedura ristretta;
procedura competitiva con negoziazione;
dialogo competitivo;
partenariato per l’innovazione.
Quali sono le procedure di scelta del contraente ordinarie? Le ordinarie sono la procedura aperta e la procedura ristretta. Solo nei casi previsti dall’articolo 76 le stazioni appaltanti possono scegliere la procedura negoziata senza pubblicare un bando di gara.
Quando le offerte sono inammissibili?
Il comma 4 dell’articolo 70 individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte, ossia quando le offerte presentate sono:
non conformi ai documenti di gara;
ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell’invito con cui si indice la gara;
in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
considerate anormalmente basse;
presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
il cui prezzo supera l’importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell’avvio della procedura di appalto, salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilità, individuandone i limiti di operatività (ultimo periodo aggiunto dal Correttivo).
Cosa cambia con il Correttivo?
Il Decreto Correttivo (D.Lgs. 209/2024) del Codice Appalti ha apportato una modifica al comma 4 dell’art. 70 del D.Lgs. 36/2023 che individua espressamente i casi di inammissibilità delle offerte. Viene aggiunto un periodo al comma 4, esattamente alla lettera f): ora le stazioni appaltanti possono prevedere espressamente nel bando che il prezzo delle offerte superi l’importo a base di gara (da stabilire e documentare prima dell’avvio della procedura di appalto). Il bando deve individuare i limiti di operatività di questa nuova possibilità. Prima del Correttivo se l’importo a base di gara superava il prezzo delle offerte, queste erano considerate inammissibili.
Sul punto, il Consiglio di Stato, con la sentenza del 18 ottobre 2023, n. 9078, ha espresso il principio in base al quale deve ritenersi legittima l’aggiudicazione ad un operatore economico che abbia presentato un’offerta superiore rispetto al valore posto dalla stazione appaltante a base d’asta, nel caso in cui il disciplinare abbia tassativamente indicato i limiti a tale facoltà e la clausola non sia stata oggetto di espressa e tempestiva impugnazione da parte degli altri concorrenti in gara.
Procedura aperta
La procedura aperta è disciplinata dall’art. 71 del codice appalti. La prerogativa di questa procedura di scelta è che qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara (il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara). In questo modo garantisce massima trasparenza. In questa procedura non ci sono limiti: tutti gli operatori economici presentano liberamente le loro offerte.
Le fasi da rispettare nella procedura aperta sono le seguenti:
pubblicazione del bando di gara;
presentazione delle offerte;
ammissione dei concorrenti;
valutazione della documentazione;
analisi delle offerte;
aggiudicazione e comprova dei requisiti.
Procedura ristretta
La procedura ristretta è disciplinata dall’art. 72 del codice appalti. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all’allegato II.6, Parte I, lettera B o C a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. La differenza con la procedura aperta risiede nel fatto che, a seguito della valutazione da parte delle stazioni appaltanti delle informazioni fornite, solo gli operatori economici invitati possono presentare un’offerta (il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara). Possiamo, quindi, indicare le fasi della procedura ristretta:
pubblicazione del bando di gara;
presentazione della richiesta di invito da parte dei candidati;
individuazione dei candidati idonei in possesso dei requisiti indicati nel bando;
invio della lettera di invito a tutti coloro che hanno i requisiti;
presentazione offerte;
aggiudicazione.
Procedura aperta e ristretta le differenze
Procedura competitiva con negoziazione e dialogo competitivo
La procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo vengono utilizzati nei casi residuali rispetto alle procedure ordinarie o quando in esito ad una procedura aperta o ristretta siano state presentate offerte inammissibili. Nello specifico:
per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l’appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure;
quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi;
quando l’appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell’oggetto dell’appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell’allegato II.5. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato II.5 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice;
per l’aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili. In tal caso la stazione appaltante non è tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.
Come si svolge la procedura competitiva con negoziazione?
La procedura competitiva con negoziazione è simile alla procedura ristretta ed è disciplinata dall’art. 73 del codice appalti. In questo caso vengono invitati gli operatori economici che ne abbiano fatto richiesta e in possesso dei requisiti indicati nel bando. Una volta ultimata la fase di selezione, la stazione appaltante spedisce gli inviti e, dopo aver ricevuto le offerte, inizia la fase di negoziazione con gli operatori economici. Le stazioni appaltanti indicano:
l’oggetto dell’appalto;
le esigenze da soddisfare;
le caratteristiche richieste;
i criteri per l’aggiudicazione;
i requisiti minimi da soddisfare.
Le suddette informazioni fanno sì che gli operatori economici individuino la natura e l’ambito dell’appalto e decidano se partecipare o meno alla procedura. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un’offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 10 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate.
Come si svolge il dialogo competitivo
La procedura di scelta del dialogo competitivo è disciplinata dall’art. 74 del codice appalti. Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante. Si tratta di un procedimento simile alla procedura negoziata, la differenza è che la negoziazione può avvenire ancora prima della presentazione di offerte iniziali. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni.
L’ente concedente indica nel bando di gara le esigenze ed i requisiti richiesti. Inizia, poi, un dialogo competitivo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. In questa fase si discutono con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell’appalto. Il dialogo competitivo prosegue finché la stazione appaltante non individua la soluzione (o le soluzioni) idonee a soddisfare le proprie esigenze. Una volta concluso il dialogo, la stazione appaltante invita i partecipanti a presentare l’offerta finale sulla base della soluzione presentata e specificata in fase del dialogo.
L’ente concedente può intraprendere altre negoziazioni con l’operatore economico che ha presentato l’offerta migliore dal punto di vista del rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri contenuti dell’offerta attraverso il completamento delle clausole del contratto.
Partenariato per l’innovazione
La procedura di scelta del partenariato per l’innovazione, disciplinata dall’art. 75 del codice appalti, nasce nel momento in cui si manifesta l’esigenza di sviluppare (ed in seguito acquistare) prodotti, servizi o lavori innovativi in base ad una motivata determinazione che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni.
La stazione appaltante può decidere di instaurare il partenariato per l’innovazione con uno o più operatori economici che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo
per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.
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