Avvalimento dell’attestazione SOA solo con il reale coinvolgimento dell’ausiliaria

Avvalimento dell’attestazione SOA solo con il reale coinvolgimento dell’ausiliaria

Con la sentenza del n. 297, il TAR Sicilia-Catania si è espresso su una controversia riguardante un contratto di avvalimento stipulato tra una società mandante del raggruppamento aggiudicatario e l’impresa ausiliaria. Il ricorrente contestava la validità del contratto, sostenendo che fosse nullo a causa dell’indeterminatezza dell’oggetto, in relazione al prestito dell’attestazione SOA per la categoria OG8.

Il Tribunale ha ribadito che la struttura del contratto di avvalimento varia a seconda della tipologia: se di garanzia o operativo. Nel caso dell’avvalimento operativo, è necessario che il contratto specifichi chiaramente le risorse e i mezzi forniti dall’impresa ausiliaria per l’esecuzione dell’appalto. Pur non essendo obbligatoria una quantificazione esatta delle attrezzature o una precisa indicazione delle qualifiche e del numero del personale coinvolto, il contratto deve comunque definire in maniera inequivocabile le funzioni che l’ausiliaria svolgerà e i criteri per la determinazione delle risorse messe a disposizione.

Pertanto, il contratto deve prevedere:

l’impiego di personale qualificato, precisando se destinato all’esecuzione diretta delle attività o alla formazione del personale dell’impresa ausiliata;
i parametri di riferimento per la determinazione delle risorse e dei mezzi forniti.

L’avvalimento può riguardare anche l’attestazione SOA, la cui funzione è dimostrare il possesso dei requisiti tecnici e finanziari richiesti per l’affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 € (Art. 1, Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023).

In merito a tale aspetto, il TAR ha chiarito che, per garantire l’effettiva capacità esecutiva dell’impresa ausiliata, il contratto deve includere:

l’insieme di elementi e requisiti che hanno consentito all’impresa ausiliaria di ottenere l’attestazione SOA;
una descrizione dettagliata dei requisiti oggetto di avvalimento, evitando che il prestito del requisito si riduca a un mero valore astratto e cartaceo (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 16 ottobre 2020, n. 22).

Ne consegue che l’impresa concorrente deve dimostrare che l’ausiliaria non si limita a fornire l’attestazione SOA, ma si impegna concretamente a mettere a disposizione la propria organizzazione e le risorse necessarie per l’esecuzione dell’appalto. Tale principio è stato recepito dall’art. 104, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che specifica che l’avvalimento finalizzato all’ottenimento di un requisito per la partecipazione a una gara d’appalto di lavori sopra i 150.000 € deve includere le risorse tecniche e organizzative che hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA.

Nel caso esaminato, l’impresa ausiliaria aveva fornito non solo il know-how tecnico e commerciale, ma anche la direzione tecnica e un team di coordinamento, oltre a squadre di operai con diverse qualifiche, modulando la loro presenza in base alle esigenze del progetto. Inoltre, si era impegnata a fornire ulteriori figure specializzate sia per il cantiere sia per gli aspetti tecnici del lavoro.

Alla luce di tali elementi, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che il contratto di avvalimento non si limitasse a un mero trasferimento documentale dell’attestazione SOA, ma prevedesse un reale coinvolgimento dell’ausiliaria nell’esecuzione dell’appalto.

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