L’operatore escluso dalla gara può impugnare l’aggiudicazione?
Un operatore economico escluso definitivamente da una gara d’appalto ha titolo per contestare l’aggiudicazione dell’appalto stesso? Il dubbio viene chiarito dal TAR Campania nella sentenza 856/2025.
Il caso specifico riguarda una società che inizialmente aveva ottenuto l’aggiudicazione del contratto, revocato in seguito dalla stazione appaltante a causa di omissioni dichiarative e dichiarazioni non veritiere. La decisione di revoca era stata contestata prima davanti al TAR e successivamente al Consiglio di Stato, senza successo: l’esclusione è risultata legittima.
Alla luce di ciò, il ricorso dell’impresa è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente risulta, infatti, priva di ogni legittimazione a contestare il provvedimento di aggiudicazione della commessa pubblica in oggetto e ciò proprio in quanto la società deducente è stata correttamente esclusa dalla procedura. Infatti, una volta confermata la legittimità dell’esclusione, il soggetto estromesso non ha più alcun diritto a contestare l’assegnazione dell’appalto.
Accertata la legittimità dell’esclusione di un concorrente dalla procedura di affidamento, il medesimo è carente di legittimazione ad agire avverso la totalità degli atti della gara (vieppiù, se successivi alla sua estromissione), proseguita nei confronti di altre imprese rimaste in competizione: l’accoglimento del motivo di gravame rivolto a tali atti comporterebbe, infatti, la mera ripetizione della gara, laddove, però, l’interesse strumentale ad essa può essere perseguito soltanto da una impresa che non sia stata (correttamente) esclusa, in quanto il provvedimento estromissivo risultato legittimo priva il concorrente della disponibilità di qualsivoglia interesse qualificato, anche di mera natura strumentale, preordinato ad ottenere la riedizione integrale della procedura; diversamente opinando anche un quisque de populo sarebbe legittimato ad impugnare bandi o fasi valutative di gare in relazione alle quali egli sia rimasto estraneo, dovendosi equiparare a tale posizione il concorrente escluso per carenza di offerta ammissibile” (cfr. T.A.R. , Salerno , sez. II , 03/05/2021 , n. 1112).
Il principio generale affermato è che solo un operatore economico non escluso può invocare l’interesse alla ripetizione della gara. Diversamente, permettere a chiunque di impugnare bandi o decisioni amministrative, senza aver titolo per partecipare alla procedura, equivarrebbe a concedere tale diritto anche a chi non ha mai preso parte alla competizione.
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