L’installazione di una telecamera privata può costituire un abuso edilizio?
Per l’installazione di telecamere private esterne vanno rispettate alcune regole fondamentali. Il Tar Basilicata chiarisce la natura non edilizia di tali oggetti
La questione della videosorveglianza privata si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la sicurezza e la privacy dei cittadini. Con l’aumento delle installazioni di telecamere in ambito residenziale, emergono interrogativi riguardo ai limiti e alle normative che regolano tali pratiche. È fondamentale comprendere come le telecamere, strumento utile per la protezione della propria proprietà, possano interagire con il diritto alla riservatezza degli altri, in particolare quando le loro riprese si estendono a spazi pubblici. Questo dibattito non solo coinvolge i proprietari di immobili, ma anche le autorità locali e gli enti preposti alla tutela della privacy, creando un delicato equilibrio tra sicurezza e rispetto della libertà individuale.
Ricordiamo che tra gli interventi detraibili tramite bonus ristrutturazioni rientrano il rafforzamento di cancellate, l’apposizione di grate, porte blindate, serrature sicure, installazione di rilevatori e molto altro. Le fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati sono anch’esse incluse, insieme ad altre misure di sicurezza.
La guida ufficiale al Bonus Ristrutturazioni definisce gli “atti illeciti” come quelli penalmente illeciti, quali furto, aggressione, sequestro di persona e altri reati che comportano la lesione di diritti giuridicamente protetti. La detrazione si applica solo alle spese sostenute per interventi sugli immobili, escludendo, ad esempio, i contratti con istituti di vigilanza.
In conclusione, se vuoi garantire la sicurezza della tua abitazione e godere dei vantaggi fiscali del bonus ristrutturazioni, assicurati di pianificare interventi che rientrino nelle detrazioni fiscali, con tranquillità e risparmio.
Diamo spazio, quindi, al Tar Basilicata con la sentenza n. 38/2025.
Quali regole vanno rispettate per l’installazione esterna di telecamere private di sicurezza? Occorre autorizzazione paesaggistica?
Un Comune emetteva un’ordinanza, ingiungendo ad un privato di rimuovere quattro interventi giudicati abusivi:
una schermatura-recinzione esterna in lamiera bianca installata sulla facciata anteriore dell’abitazione;
pannelli fotovoltaici posizionati sulla ringhiera del ballatoio e nel cortile interno;
quattro telecamere con ripresa sulla via pubblica;
con l’espressa avvertenza che, decorso il termine perentorio di 90 giorni, il ripristino dello stato dei luoghi sarebbe avvenuto a spese del proprietario.
Il Comune motivava l’ordinanza con la mancanza di autorizzazione paesaggistica, essendo l’immobile situato in un parco nazionale.
In particolare il Comune contestava:
schermatura-recinzione: realizzata con caratteristiche morfo-tipologiche diverse dalla preesistente inferriata, richiedendo autorizzazione paesaggistica semplificata (punto 21 Allegato B al D.P.R. 31/2017);
pannelli fotovoltaici: installati in posizione visibile dallo spazio pubblico, soggetti al punto 8 Allegato B al D.P.R. 31/2017;
telecamere: una telecamera posizionata a sbalzo riprendeva l’area pubblica, violando il provvedimento del Garante Privacy n. 477/20231.
Il privato impugnava gli atti sostenendo:
carenza di motivazione: descrizione incompleta delle opere (materiali, dimensioni, funzionalità telecamere);
schermatura-recinzione: intervento di manutenzione ordinaria (punto 13 Allegato A al D.P.R. 31/2017), poiché finalizzato alla privacy e alla sicurezza, senza alterare la recinzione esistente;
pannelli fotovoltaici: esenti da autorizzazioni per l’art. 7-bis D.Lg.vo 28/2011 (modificato nel 2022), qualificati come manutenzione ordinaria;
telecamere: competenza esclusiva del Garante Privacy, non rientranti negli abusi edilizi.
Tar Basilicata: le telecamere esterne private non possono essere qualificate come abuso edilizio né assoggettabili ad autorizzazione paesaggistica, ma devono rispettare la privacy delle aree pubbliche
Il Tribunale ha ritenuto:
schermatura-recinzione: infondatezza del ricorso. L’intervento rientra nel punto 21 Allegato B al D.P.R. 31/2017 (autorizzazione semplificata), avendo modificato le caratteristiche morfo-tipologiche della recinzione preesistente;
pannelli fotovoltaici: fondatezza del ricorso. L’art. 7-bis D.Lg.vo 28/2011 (vigente dal 2022 al 30.12.2024) escludeva l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per impianti installati in quel periodo.
Fondamento del ricorso riguardante le telecamere
Il ricorso presentato si è rivelato giustificato in merito alla questione delle telecamere di videosorveglianza. È stato evidenziato che una delle telecamere installate presenta un “angolo di ripresa che eccede la proprietà privata”. In particolare, è stata descritta come “posizionata a sbalzo all’esterno della proprietà privata”, con la capacità di riprendere non solo l’area pubblica, ma anche il cancello d’accesso all’abitazione. Questa situazione ha sollevato interrogativi sulla legittimità dell’installazione.
Qualificazione dell’intervento
Il tribunale ha stabilito che l’installazione di una telecamera non può essere considerata un intervento edilizio abusivo. Pertanto, non è soggetta alle normative riguardanti l’autorizzazione paesaggistica né alle sanzioni previste dagli articoli 31 e 32 del D.P.R. n. 380 del 2001:
l’installazione di una telecamera non può essere qualificata come un intervento edilizio abusivo, soggetto all’autorizzazione paesaggistica o alle sanzioni previste dagli artt. 31 e 32 del D.P.R. n. 380 del 2001 .
Ciò implica che, sebbene l’installazione possa sollevare questioni di privacy, non rientra nelle tipologie di opere che richiedono permessi specifici in ambito edilizio.
Obblighi del ricorrente secondo il Garante della privacy in merito all’installazione di telecamere esterne
Tuttavia, sostiene il Tar, il ricorrente è tenuto a rispettare le disposizioni del Garante della privacy, come delineato nel provvedimento n. 477 del 12 ottobre 2023. Questo provvedimento stabilisce che gli impianti di videosorveglianza devono avere telecamere con un “angolo visuale limitato alle sole zone di propria pertinenza“. Ciò può essere attuato anche tramite l’attivazione di funzioni di oscuramento per le aree eccedenti.
Inoltre, le telecamere non devono catturare immagini in aree comuni (come scale e androni), spazi aperti al pubblico (come strade e piazze), o aree private di terzi (come giardini o finestre). La normativa prevede anche che la ripresa possa essere estesa a zone al di fuori della propria pertinenza solo in presenza di situazioni di rischio effettivo, supportate da un legittimo interesse e da documentazione adeguata, come denunce o segnalazioni di furti, circostanze che nel caso specifico non sono state dimostrate dal ricorrente.
Il TAR ha quindi annullato l’ordinanza comunale riguardo a pannelli e telecamere, confermandola per la schermatura-recinzione.
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