Cartella sanitaria e di rischio: cos’è e come viene conservata
La cartella sanitaria e di rischio è un documento che racconta lo stato di salute del lavoratore durante la sua carriera professionale. Da chi e come viene conservata?
La cartella sanitaria e di rischio è un documento elaborato dal medico competente per ciascun lavoratore dell’azienda che rientra nel programma di sorveglianza sanitaria. La gestione della sorveglianza sanitaria assume grande importanza per le stringenti normative a livello di protocolli sanitari. A tale scopo può essere utile un software per la gestione della sicurezza sul lavoro che, sulla base della verifica dello stato di criticità delle attività, consente di sviluppare un piano per l’informazione, la formazione e di definire, in collaborazione con il medico competente, il calendario delle visite mediche.
Cos’è la cartella sanitaria e di rischio
La cartella sanitaria e di rischio è un documento che racconta lo stato di salute passato e presente del lavoratore nel corso della sua intera vita lavorativa. Questa viene istituita, aggiornata e custodita, sotto la responsabilità del medico competente, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Da chi e come viene conservata la cartella sanitaria e di rischio
Il luogo di conservazione della cartella sanitaria e di rischio viene definito al momento della nomina del medico competente e indicato chiaramente nella lettera di incarico. Spetta al medico competente garantire che la documentazione venga custodita nel luogo designato per il tempo necessario, assicurandone l’integrità e rispettando il segreto professionale.
La conservazione può avvenire presso uno studio medico oppure direttamente all’interno dell’azienda. In quest’ultimo caso, la cartella sanitaria deve essere riposta in una busta sigillata e archiviata in un luogo accessibile esclusivamente al medico competente.
Di seguito il verbale di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio elaborato con il software per la gestione della sicurezza sul lavoro.
Download GratuitoVerbale di custodia delle cartelle sanitarie e di rischio
Cosa contiene la cartella sanitaria e di rischio
La cartella sanitaria e di rischio deve contenere almeno i requisiti minimi previsti dall’allegato 3A. Essi sono:
dati del lavoratore: informazioni personali come nome, cognome, sesso, nazionalità, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale;
dati dell’azienda: ragione sociale, attività svolta e sede di lavoro;
esito della visita preventiva: valutazione effettuata dal medico competente prima che il lavoratore venga assegnato a una specifica mansione, per verificarne l’idoneità. Questo passaggio è essenziale per garantire la sicurezza del lavoratore;
mansione specifica: descrizione dettagliata delle attività lavorative che il lavoratore sarà chiamato a svolgere;
fattori di rischio legati alla mansione: identificazione dei rischi associati alle attività svolte, con indicazione del relativo livello di esposizione;
anamnesi del lavoratore: informazioni relative alla storia lavorativa, familiare, fisiologica e patologica (sia remota che recente);
programma di sorveglianza sanitaria: dettagli del protocollo sanitario stabilito dal medico competente per monitorare la salute del lavoratore nel tempo;
esame obiettivo: valutazione clinica del lavoratore, che include misurazioni di pressione arteriosa, battito cardiaco, palpazione addominale ed eventuale esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG);
esami e accertamenti integrativi: elenco degli esami svolti, accompagnati da una sintesi dei risultati e, se necessario, dai relativi referti;
indicazioni del medico competente: eventuali raccomandazioni o misure preventive suggerite per salvaguardare la salute del lavoratore;
giudizio di idoneità: valutazione finale del medico del lavoro sull’idoneità del lavoratore a svolgere la specifica mansione assegnata;
scadenza della visita medica successiva: indicazione della periodicità delle visite mediche, stabilita dal medico competente (ad esempio, annuale, biennale o quinquennale);
data e firma del medico competente: conferma ufficiale del medico che ha effettuato le valutazioni.
Il lavoratore ha il diritto di ricevere una copia della cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento?
Il lavoratore ha il diritto di ottenere una copia della propria cartella sanitaria e di rischio in qualsiasi momento.
Secondo l’articolo 25, comma 1 (lettera h) del D.Lgs. 81/2008, il medico competente è tenuto a informare ogni lavoratore sui risultati della sorveglianza sanitaria e, su richiesta, a fornire una copia della relativa documentazione sanitaria. Il mancato rilascio di tale documentazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 854,30 a 2847,69 euro a carico del medico competente.
Inoltre, lo stesso articolo prevede che, al termine del rapporto di lavoro con l’azienda, il medico competente debba consegnare al lavoratore una copia della cartella sanitaria e di rischio, insieme alle istruzioni necessarie per la sua conservazione.
Cartella sanitaria e di rischio: cosa succede se il medico competente cessa l’incarico?
Alla cessazione del proprio incarico, il medico competente è tenuto a trasferire al datore di lavoro tutta la documentazione sanitaria relativa ai lavoratori dell’azienda sottoposta alla sua sorveglianza. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 1, lettera d) del testo unico sicurezza, tale consegna deve avvenire garantendo il rispetto del segreto professionale e tutelando la riservatezza delle informazioni.
La mancata consegna al datore di lavoro della documentazione sanitaria in suo possesso in seguito alla cessazione dell’incarico prevede l’arresto fino a un mese o l’ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro.
Cartella sanitaria e di rischio per lavoratori neoassunti
Il D.L. 4/05/2023, n. 48, “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro,” entrato in vigore il 5 maggio 2023, ha introdotto rilevanti modifiche al testo unico sicurezza. Tra le novità, sono stati aggiornati alcuni aspetti legati alle responsabilità del medico competente.
In particolare, l’articolo 25 del D.Lgs. 81/08, che disciplina gli obblighi del medico competente, è stato integrato con l’aggiunta della lettera e-bis che prevede quanto segue:
in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.
Questa modifica sottolinea l’importanza della continuità nella gestione della salute del lavoratore, consentendo una valutazione più completa e informata durante la fase di assunzione.
Cartella sanitaria e di rischio per lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e ad amianto
In conformità all’articolo 243 del testo unico sicurezza, per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni o all’amianto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INAIL, tramite il medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, insieme alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione. Contestualmente, una copia di tale documentazione deve essere consegnata al lavoratore.
Nel caso di cessazione dell’attività aziendale, il datore di lavoro è obbligato a trasferire il registro di esposizione e le cartelle sanitarie e di rischio all’INAIL.
Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle cartelle sanitarie e del registro di esposizione fino alla conclusione del rapporto di lavoro, mentre l’INAIL è incaricato di custodirli per un periodo di 40 anni dalla fine dell’esposizione.
Cartella sanitaria e di rischio informatizzata
La cartella sanitaria e di rischio può essere predisposta su formato cartaceo o informatizzato. Qualora si opti per la gestione e conservazione della cartella sanitaria e di rischio in formato digitale, è necessario garantire il pieno rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 53 del D.Lgs. 81/2008:
l’accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
le operazioni di validazione dei dati siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
le eventuali informazioni di modifica, comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
le informazioni siano conservate almeno su 2 distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
sia redatta, a cura dell’esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
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