Come va considerata la superficie utile per l’autorizzazione paesaggistica?

Come va considerata la superficie utile per l’autorizzazione paesaggistica?

La superficie utile in ambito paesaggistico deve essere considerata in senso ampio e non limitata esclusivamente agli spazi chiusi o che generano un aggravio urbanistico. Ogni nuova superficie, indipendentemente dalla destinazione o dal tipo di utilizzo (calpestabile o sfruttabile), viene considerata per il suo impatto sull’assetto territoriale vincolato. Pertanto, la creazione di qualsiasi volume o superficie calpestabile, anche se minimale o aperta (come tettoie), modifica stabilmente il territorio e rientra nel concetto di “superficie utile” ai fini paesaggistici. Lo chiarisce il Tar Catania nella sentenza n. 3980/2024, in cui viene negata la  sanatoria a seguito del parere negativo della soprintendenza.

La ricorrente ha presentato un’istanza di condono per un immobile residenziale costruito tra il 1976 e il 1980, sostenendo che fosse stato realizzato prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico e quindi non soggetto alle relative limitazioni, ma senza fornire prove certe sulla data di costruzione. Il Comune, basandosi sul parere della Soprintendenza, ha rigettato la richiesta di sanatoria e ordinato la demolizione delle opere abusive.

La ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che il vincolo fosse di tipo relativo e non assoluto e che il fabbricato fosse situato oltre i 150 metri dal corso d’acqua, escludendo un danno paesaggistico; inoltre, denunciava disparità di trattamento rispetto ad altri fabbricati sanati nella stessa area e affermava che alcune opere, come le tettoie, rientrassero nell’edilizia libera.

L’amministrazione ha risposto che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare l’antecedenza della costruzione rispetto al vincolo e che la sanatoria non era applicabile a opere che comportassero la creazione di nuovi volumi o superfici, a prescindere dalla tipologia del vincolo.

Il TAR ha confermato che l’immobile non soddisfaceva i requisiti per la sanatoria, essendo le opere realizzate di rilevanza non minima e incompatibili con le prescrizioni paesaggistiche; ha inoltre ribadito che il concetto di superficie utile include qualsiasi nuova superficie, anche minima, in grado di alterare l’assetto territoriale vincolato:

“superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia”

Ha dunque dichiarato legittimo l’ordine di demolizione in quanto atto vincolato e obbligatorio, rigettando il ricorso della ricorrente.

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