Le operazioni di scarico nella fornitura di calcestruzzo obbligano al POS?
La Cassazione Penale, Sez. 3, con la pronuncia dell’8 gennaio 2025, n. 536 ribadisce il criterio interpretativo utile per individuare la demarcazione tra ciò che è fornitura e ciò che è posa in opera di calcestruzzo. La distinzione è cruciale per assegnare l’obbligo di redazione del POS.
Nel caso in esame, il Tribunale aveva condannato il datore di lavoro di un’azienda fornitrice di calcestruzzo ritenendolo responsabile della mancata redazione del POS relativo alle attività di fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile.
Riguardo questo provvedimento l’imputato aveva fatto ricorso ritendo che l’obbligo predisposizione del POS non gravasse affatto, nel caso di fornitura di calcestruzzo ad un cantiere edile, sulla impresa fornitrice ma, come precisato dalla circolare 3328/2011, che parifica quella del calcestruzzo alle altre forniture di materiali, sull’impresa esecutrice, incaricata della sua posa in opera che, nel caso di specie, aveva provveduto al riguardo.
Sempre per la difesa, i dipendenti dell’impresa fornitrice si erano limitati a scaricare il materiale attraverso la movimentazione del braccio del mezzo di trasporto (autobetonpompa) e non del terminale in gomma (proboscide), non potendo tale attività essere equiparata alla posa in opera.
La Suprema Corte, esaminato il caso, ha annullato la sentenza impugnata.
Da una parte, il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che, in relazione all’individuazione del soggetto tenuto alla redazione del POS, quando si tratta di fornitura di calcestruzzo, doveva trovare applicazione la circolare 3328/2011 e nella nota 2597/2016.
Dall’altra, tuttavia, nell’interpretare le direttive secondo cui l’impresa fornitrice per essere esonerata dalla redazione del POS non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, non dovendo pertanto tenere e manovrare la benna, o il secchione, o il terminale in gomma della pompa e la canala di scarico, il giudice di merito aveva affermato che anche le attività di scarico del calcestruzzo costituivano un’operazione ulteriore alla mera fornitura.
Per la Suprema Corte, l’interpretazione del giudice di merito non può essere condivisa perché, nell’equiparare ogni operazione di scarico del materiale nel cantiere, strettamente necessaria al perfezionamento della stessa consegna, alla posa in opera, “si finisce con l’escludere alla radice la configurabilità della mera fornitura, la quale, non può esaurirsi nel mero trasporto della merce nel luogo di destinazione, contemplando anche la sua consegna al destinatario”.
Nel caso di specie, la Cassazione evidenzia che nella sentenza impugnata non vi è chiarezza riguardo una eventuale partecipazione dei dipendenti dell’impresa fornitrice del calcestruzzo alla concreta posa in opera del materiale.
Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza chiedendo al Tribunale di verificare, previo accertamento del mezzo di trasporto utilizzato, se gli imputati abbiano, oltre ad aver scaricato il materiale oggetto della fornitura nel luogo indicato dalla ditta committente, compiuto attività riconducibile alla sua lavorazione e posa in opera nel cantiere di destinazione.
Download GratuitoSentenza Cassazione 536/2025 – Fornitura di calcestruzzo e POS
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