Sconto in fattura salvo anche con varianti alla CILAS

Sconto in fattura salvo anche con varianti alla CILAS

Un condominio, anche in seguito alla variazione dell’impresa esecutrice dei lavori attraverso una variante al progetto edilizio originario, può continuare a fruire del Superbonus con la modalità dello sconto in fattura.

È la risposta (15/2025) fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di esercizio delle opzioni per il sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta di cui all’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020 con variante alla CILAS a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 39/2024.

Il caso riguarda un condominio che ha deliberato l’esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico e presentato, in data 17 novembre 2022, sia la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) che la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS).

A causa dei cambiamenti normativi, a inizio 2023 i lavori sono stati momentaneamente sospesi. Alla ripresa, l’impresa affidataria manifesta la propria impossibilità a procedere in virtù di altri impegni lavorativi nel frattempo assunti.

Dopo alcune trattative con diverse imprese edili, subentra come impresa esecutrice dei lavori un’altra società che sotttoscrive il relativo contratto di appalto proseguendo, contestualmente, gli interventi ed emettendo, in data 26 marzo 2024, una fattura con applicazione dello ‘sconto in fattura’ nella misura del 70%.

Tuttavia, anche quest’ultima società comunica l’intenzione di recedere dal contratto di appalto.

A questo punto, l’istante chiede se possa avvalersi del subentro di un’altra ditta esecutrice dei lavori, trattandosi di mera variante in corso d’opera e, trattandosi di interventi già iniziati al 29 marzo 2024, dell’opzione dello ”sconto in fattura” anche per la parte dei lavori eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 in quanto a tale data sussiste almeno una spesa ”sostenuta” dal medesimo Condominio, rappresentata dalla fattura del 26 marzo 2024 emessa dalla precedente ditta esecutrice dei lavori e dal relativo bonifico ”parlante” che è stato eseguito il 29 marzo 2024 per pagare l’importo non oggetto di ”sconto in fattura”.

L’Agenzia risponde positivamente; la norma stabilisce infatti che, nei predetti casi, la verifica per stabilire l’applicabilità delle deroghe all’applicazione del divieto alle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito deve avvenire con riferimento alla data:

di presentazione dell’originaria CILAS;
di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire;
della delibera di esecuzione dei lavori, in caso d’interventi condominiali.

In applicazione di tale disposizione, con la circolare 13/2023 è stato chiarito che, tra le varianti al titolo originario, rientrano, a titolo esemplificativo, le modifiche o integrazioni al progetto iniziale, la variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi nonché la previsione della realizzazione di interventi ”trainanti” e ”trainati” rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILAS presentata a inizio lavori.

Pertanto, il condominio può continuare a fruire dello sconto in fattura anche per gli interventi eseguiti successivamente al 30 marzo 2024 (ovviamente in base all’aliquota di detrazione applicabile alla data di sostenimento delle spese, ossia il 70 per cento per l’anno 2024 e il 65 per cento per l’anno 2025).

 

 

 

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