Meteo avverso e cantiere aperto: il confine sottile tra rischio e fatalità
L’incidente è avvenuto durante il montaggio di casseri per realizzare muri in cemento armato, nonostante forti raffiche di vento
La sentenza di Cassazione penale 6074/2026 offre un’importante ricostruzione dei confini della responsabilità del datore di lavoro nei cantieri temporanei o mobili, chiarendo la portata della posizione di garanzia e degli obblighi di gestione del rischio.
La Corte ribadisce che la tutela prevenzionistica non si esaurisce nella correttezza formale dei documenti di sicurezza, ma richiede un’effettiva vigilanza sulle modalità concrete di esecuzione delle lavorazioni.
Dinamica dell’incidente
L’infortunio mortale si è verificato durante i lavori di realizzazione di un complesso residenziale. Due operai erano impegnati nel montaggio dei casseri per la realizzazione di muri in cemento armato. Dopo aver assemblato a terra una prima sezione del pannello (sei moduli), questa veniva sollevata mediante gru e posizionata in verticale sulla soletta. Il fissaggio veniva effettuato con puntelli in legno, anziché con puntelli metallici previsti dal costruttore. Durante l’assemblaggio della seconda sezione, una violenta raffica di vento provocava il ribaltamento del primo pannello. Il lavoratore, che transitava in un’area non delimitata, veniva colpito e riportava lesioni craniche gravissime che ne determinavano il decesso dopo tre giorni.
Violazioni accertate
La ricostruzione giudiziale ha evidenziato:
mancato utilizzo dei puntelli metallici prescritti dal costruttore;
uso di puntelli in legno inidonei a garantire stabilità;
assenza di adeguata delimitazione dell’area di lavoro;
carenze del PSC e del POS;
mancato rispetto delle prescrizioni relative alla sospensione dei lavori in presenza di condizioni atmosferiche avverse.
Violazione dell’art. 28 D.Lgs. 81/2008
Al datore di lavoro era contestata la violazione dell’art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008, per non aver previsto nel POS misure adeguate in caso di insufficienza di spazio per l’ancoraggio dei casseri. La Corte chiarisce però che la responsabilità non si esaurisce nella dimensione documentale: il deficit valutativo si traduce in responsabilità penale quando si collega causalmente all’evento lesivo.
Colpa organizzativa e colpa gestionale
Uno dei passaggi più rilevanti della decisione riguarda la distinzione tra:
colpa organizzativa (carenza del POS);
colpa gestionale (omessa vigilanza sulle modalità concrete di esecuzione dei lavori).
La difesa sosteneva che fosse stato contestato solo un profilo organizzativo. La Cassazione respinge tale impostazione, affermando che nei reati colposi la contestazione della violazione della normativa antinfortunistica riguarda la condotta nel suo complesso. Il richiamo generale alla violazione degli obblighi prevenzionistici consente al giudice di valorizzare anche profili di negligenza nella gestione operativa del rischio.
La corte ha sottolineato una carenza strutturale nella predisposizione delle misure di sicurezza, riconducibile alla sfera datoriale.
Gestione del rischio atmosferico
Ulteriore profilo di colpa è stato individuato nella mancata sospensione delle lavorazioni in presenza di forti raffiche di vento, in violazione delle prescrizioni del POS. Il datore di lavoro, quale garante della sicurezza, deve assicurare che le condizioni ambientali non aggravino il rischio.
Delimitazione delle aree di cantiere
La mancata recinzione o segnalazione dell’area operativa ha consentito il transito del lavoratore nella zona pericolosa, aggravando il rischio interferenziale. Anche tale omissione è stata ricondotta alla posizione di garanzia datoriale.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro e ha quindi lasciato ferma la condanna per omicidio colposo aggravato da violazione delle norme antinfortunistiche, con conseguente condanna alle spese.
Leggi l’approfondimento: Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
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