La stazione appaltante può negare l’anticipazione sulla quota parte relativa alla progettazione?

La stazione appaltante può negare l’anticipazione sulla quota parte relativa alla progettazione?

Anticipazione del prezzo nell’appalto integrato: obbligo di riconoscerla separatamente per progettazione esecutiva e lavori, con chiarimenti su limiti, modalità di calcolo ed esclusioni

L’anticipazione del prezzo rappresenta un presidio fondamentale per garantire l’equilibrio contrattuale e la liquidità dell’operatore economico. Tuttavia, l’intersezione tra le norme sull’appalto integrato (Art. 125) e le recenti modifiche all’Allegato II.14 (introdotte dal D.L. Infrastrutture 2025) sollevano dubbi interpretativi: la Stazione Appaltante può negare l’anticipazione sulla quota parte relativa alla progettazione?

Il parere 4007/2026 del MIT chiarisce definitivamente la gerarchia delle norme e le modalità di erogazione.

La “collisione” tra art. 125 e Allegato II.14

La questione nasce dal coordinamento tra due disposizioni che sembrano viaggiare su binari paralleli, ma con finalità diverse:

Art. 125, D.Lgs. 36/2023: nell’appalto integrato l’anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l’esecuzione. Il tenore della norma è assertivo (“è corrisposta”);
Allegato II.14, Art. 33, c. 1-bis: inserito dal D.L. 73/2025 (conv. in L. 105/2025), prevede che per i Servizi di Ingegneria e Architettura (SIA) l’anticipazione sia una mera facoltà della S.A., entro il limite del 10% e previa disponibilità nel quadro economico.

Il quesito posto al MIT

Posto quanto fin qui evidenziato si chiede se, in caso di appalto integrato:

la S.A. possa scegliere di non concedere l’anticipazione per le attività di progettazione in quanto assimilabili ai servizi di ingegneria e architettura di cui all’art. 33 c.1-bis dell’allegato II.14 per i quali l’anticipazione è prevista come facoltativa;
conseguentemente al primo punto, se sia corretto limitare l’anticipazione al 20% dell’importo del contratto di appalto riconducibile alla sola “quota” di esecuzione lavori;
di conseguenza ai primi due punti, se sia corretto attivare il “meccanismo” per l’erogazione solo al momento della consegna dei lavori di cui trattasi.

Il parere del MIT: la specificità dell’appalto integrato

Il MIT precisa subito che la progettazione rientra tra i servizi di ingegneria e architettura. Con riferimento all’anticipazione nell’ambito dell’appalto integrato, l’art. 125 del d.lgs. 36/2023 stabilisce che, quando si ricorre a tale modalità ai sensi dell’art. 44, l’anticipazione del prezzo deve essere determinata ed erogata separatamente per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori. Dal tenore della norma si desume, quindi, che nell’appalto integrato l’anticipazione spetta non solo per i lavori, ma anche per la progettazione esecutiva.

Il periodo successivo della medesima disposizione esclude invece i servizi e le forniture di cui all’art. 33 dell’allegato II.14. Tale articolo è stato modificato dal cosiddetto decreto “infrastrutture” (D.L. 73/2025, convertito in L. 105/2025), introducendo al comma 1-bis la possibilità di riconoscere un’anticipazione facoltativa fino al 10% per i servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico, ma in ipotesi diverse dall’appalto integrato.

Pertanto, con riferimento alla prima questione, nell’appalto integrato l’anticipazione deve essere riconosciuta anche per la progettazione esecutiva, poiché essa è assunta dal contraente generale come prestazione unitaria, rientrante nel medesimo oggetto contrattuale. Diversamente, qualora l’affidamento riguardi esclusivamente servizi di progettazione, non sussiste un obbligo di anticipazione, trovando applicazione la disciplina facoltativa prevista dal citato art. 33, comma 1-bis, dell’allegato II.14.

Quanto alla seconda questione, non è corretto limitare l’anticipazione al 20% dell’importo contrattuale riferito alla sola esecuzione dei lavori: occorre includere, seppure con calcolo distinto, anche la quota relativa alla progettazione esecutiva (in senso conforme, parere MIT 30 gennaio 2025, n. 3200). Parimenti, non è corretto subordinare l’erogazione dell’anticipazione esclusivamente alla consegna dei lavori, poiché l’art. 125, comma 1, prevede espressamente che, nell’appalto integrato, essa sia calcolata e corrisposta separatamente per progettazione ed esecuzione.

Fattispecie Contrattuale
Riferimento Normativo
Natura Anticipazione
Percentuale / Limite

Soli Servizi di Progettazione
Allegato II.14, Art. 33, c. 1-bis
FACOLTATIVA
Fino al 10% (Previa disponibilità Q.E.)

Appalto Integrato (Quota Progettazione)
Art. 125, comma 1
OBBLIGATORIA
20% (Corrisposta all’avvio progettazione)

Esecuzione Lavori
(Appalto Semplice o Integrato)
Art. 125, comma 1
OBBLIGATORIA
20% (Calcolata sulla quota lavori)

Leggi l’approfondimento: L’appalto integrato nel nuovo codice appalti

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