Forfettari: l’incasso di somme non dovute (anche se restituite) fa saltare il regime

Forfettari: l’incasso di somme non dovute (anche se restituite) fa saltare il regime

Per l’Agenzia delle Entrate il principio di cassa prevale sull’errore amministrativo

Per i professionisti in regime forfetario, il superamento della soglia di 85.000 euro rappresenta il confine invalicabile per la permanenza nel regime agevolato. Ma cosa accade se tale superamento è causato da un errore del committente che ha erogato somme non spettanti, successivamente restituite dal contribuente?

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta all’interpello n. 26 del 2026, ha fornito un chiarimento rigoroso che impatta direttamente sulla pianificazione fiscale dei forfetari: le somme percepite, anche se indebite e oggetto di successiva restituzione, concorrono comunque alla formazione del limite di ricavi/compensi.

La fattispecie analizzata riguarda un medico di medicina generale in regime forfetario che, a causa di un errore amministrativo dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP), è stato erroneamente inquadrato come pediatra. Questo errore ha comportato l’erogazione, nel corso del 2024, di compensi superiori a quelli spettanti.

L’errore è stato rilevato solo nel gennaio dell’anno successivo (2025), momento in cui il contribuente ha provveduto a restituire le somme eccedenti. Tuttavia, la Certificazione Unica (CU) relativa al 2024 riportava l’intero importo erogato (incluso l’indebito), determinando così il superamento della soglia di 85.000 euro.

Il contribuente chiedeva quindi se fosse possibile scomputare tali somme dal reddito 2024, salvaguardando così la permanenza nel regime forfetario per il 2025, in virtù della natura “non spettante” di tali importi e della loro avvenuta restituzione.

L’Agenzia delle Entrate ha respinto la soluzione interpretativa del contribuente, ribadendo la centralità del principio di cassa puro che governa il regime forfetario.

Ai fini della verifica del limite di 85.000 euro (art. 1, comma 54, L. 190/2014), rientra ogni compenso percepito nell’anno d’imposta. Non rileva il titolo giuridico (corretto o errato) dell’erogazione, ma il fatto materiale della percezione.

Il fatto che le somme siano state restituite nell’anno successivo (2025) non ha effetti retroattivi sul calcolo del limite per l’anno di incasso (2024). La restituzione è un evento finanziario che attiene al periodo d’imposta in cui avviene, non a quello precedente.

L’operato del sostituto d’imposta (ASP) che ha certificato quanto effettivamente erogato nel 2024 è stato ritenuto corretto. La CU deve fotografare i flussi finanziari reali dell’anno di riferimento.

Avendo superato la soglia di 85.000 euro nel 2024 (anche se per errore altrui), il contribuente fuoriesce dal regime forfetario a partire dall’anno successivo (2025). Si applica quindi il regime ordinario IRPEF. Le somme erroneamente percepite nel 2024 concorrono alla formazione del reddito imponibile forfetario per quell’anno e sono soggette all’imposta sostitutiva (15% o 5%).

L’Agenzia non lascia il contribuente senza tutele, ma indica una via specifica per il recupero delle imposte versate su somme che, di fatto, non sono rimaste nel patrimonio del professionista.

Il contribuente potrà presentare istanza di rimborso all’ufficio territoriale competente (art. 38 del D.P.R. 602/73) per ottenere la restituzione dell’imposta sostitutiva versata sulle somme erroneamente percepite nel 2024 e restituite nel 2025. Sarà necessario fornire idonea documentazione che provi l’avvenuta restituzione.

A margine, è da ricordare che la fuoriuscita dal regime per superamento della soglia non preclude il rientro futuro. Se nel 2025 (anno in ordinario) il professionista rispetterà nuovamente i requisiti (incassi < 85.000 euro), potrà rientrare nel regime forfetario già dal 2026, non essendo previsto alcun periodo minimo di permanenza nel regime ordinario in questi casi (assenza di vincolo triennale).

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