Conto Termico 3.0 con una ESCO: quando si può?
Condizioni, requisiti e tipologie di intervento che consentono di rivolgersi ad una ESCO per accedere agli incentivi del Conto termico
Nell’ambito del Conto Termico 3.0, le ESCO (Energy Service Company) rappresentano un attore fondamentale per facilitare l’accesso agli incentivi, ma il loro utilizzo non è sempre consentito allo stesso modo per tutti.
Se per la Pubblica Amministrazione il ricorso a una ESCO è quasi sempre la strada maestra, per i privati – specialmente in ambito residenziale – esistono dei paletti ben precisi che è fondamentale conoscere per non vedere respinta la propria domanda.
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Chi sono le ESCO e qual è il loro ruolo nel Conto termico?
Una ESCO è una persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici accettando un certo margine di rischio finanziario. Il pagamento dei suoi servizi si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito.
In altri termini, le Energy Service Company sono aziende specializzate nella fornitura di servizi energetici integrati e il loro ruolo principale è supportare sia soggetti pubblici che privati nel miglioramento dell’efficienza energetica e nella gestione ottimale dei consumi, combinando competenze tecniche e strumenti finanziari per interventi concreti e sostenibili.
E’ la definizione contenuta nel D.Lgs. 115/08, mentre è la norma UNI CEI 11352 definire i requisiti generali e le capacità che una ESCO (Energy Service Company) deve possedere per poter offrire servizi di efficienza energetica con garanzia di risultato.
La norma descrive i requisiti generali e le capacità (organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi di efficienza energetica e le attività peculiari, qui descritti, presso i propri clienti.
Fornisce inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità delle ESCO e i contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di miglioramento dell’efficienza energetica offerta da una ESCO.
Più nello specifico, la norma prevede che la ESCO debba:
offrire garanzia di risultato: tramite un Contratto di Prestazione Energetica (EPC), la ESCO deve garantire al cliente il miglioramento dell’efficienza energetica, assumendosi i rischi tecnici e finanziari in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
essere remunerata in base ai risultati: Il pagamento dei servizi forniti dalla ESCO deve basarsi, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell’efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli standard di rendimento stabiliti.
possedere capacità specifiche: la norma include una lista di controllo per verificare le capacità organizzative, diagnostiche, progettuali, gestionali, economiche e finanziarie della società.
finanziare l’intervento (opzionale): la ESCO deve poter fornire il finanziamento degli interventi, sia in proprio che tramite terzi, quando previsto contrattualmente.
Possono avvalersi di una ESCO, in qualità di soggetto responsabile:
le pubbliche amministrazioni (mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica e, a garanzia dell’erogazione degli acconti, previa formale obbligazione solidale tra le parti;
i soggetti privati (solo per alcuni interventi e mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica).
Le ESCO in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352 possono presentare al GSE la richiesta di concessione dell’incentivo anche:
società mandataria, nei casi di Associazioni temporanee di impresa (ATI) o di raggruppamenti temporanei di impresa (RTI): in questo caso, la ESCO deve essere in possesso della certificazione UNI CEI 11352 valida e deve ricevere un mandato collettivo speciale con rappresentanza, che le consenta di operare per conto di tutte le imprese partecipanti, gestendo le attività previste dal Decreto e stipulando il contratto di prestazione energetica;
società consorziata di un consorzio stabile: per i consorzi stabili disciplinati dagli articoli 65 (operatori economici) e 66 (operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria) del D.Lgs. 36/2023, laddove la consorziata che operi nella gestione del contratto di servizio energia o del contratto di prestazione energetica, sia in possesso della certificazione, in corso di validità, secondo la norma UNI CEI 11352;
società di scopo: in base all’articolo 194 del D.Lgs. 36/2023, la società di scopo che sottoscrive il contratto di prestazione energetica deve essere costituita da un’impresa aggiudicataria di una gara di affidamento con la Pubblica Amministrazione e in possesso della certificazione UNI CEI 11352 valida.
Quali sono i requisiti richiesti ad una ESCO per l’accesso al Conto Termico 3.0
Il possesso della certificazione UNI CEI 11352 è un requisito obbligatorio per le ESCO che intendono operare come Soggetto Responsabile nel Conto Termico 3.0.
Tale certificazione deve essere valida al momento della presentazione della domanda e mantenuta per tutto il periodo di incentivazione e per i 5 anni successivi all’erogazione dell’ultima rata.
I contratti con le ESCO, in aggiunta ai requisiti per i contratti di prestazione energetica e per i contratti di servizio energia, devono prevedere anche:
una durata e delle clausole rescissorie che devono garantire il rispetto dei requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei cinque anni successivi al periodo di erogazione degli incentivi, decorrenti dalla data di corresponsione dell’ultima rata
un quadro economico finanziario che preveda fra le entrate anche gli incentivi del Conto termico 3.0 da trasmettere nella documentazione richiesta nella scheda-domanda.
Qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di prestazione energetica nell’arco dei cinque anni successivi all’ottenimento degli incentivi, assicurano il mantenimento dei requisiti mediante l’inserimento di apposite clausole contrattuali relative alle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.
Quando la ESCO richiede l’accesso agli incentivi come Soggetto Responsabile, deve trasmettere una copia del contratto stipulato, conforme ai requisiti normativi, accompagnata dalla documentazione aggiuntiva indicata nel Capitolo 12 delle regole operative.
Inoltre, è necessario ottenere un’autorizzazione esplicita da parte del proprietario dell’immobile, secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000. Tale modello, corredato dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviato al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.
Con questa dichiarazione, il proprietario conferma di essere a conoscenza che la ESCO intende richiedere gli incentivi per l’intervento specifico e si impegna a non richiedere ulteriori forme di incentivazione incompatibili o cumulabili, come le detrazioni fiscali.
Quali soggetti e quando si può usare una ESCO per accedere al Conto termico 3.0?
Tutti i soggetti ammessi al Conto termico 3.0 possono usufruire del supporto di una ESCO, ma la possibilità di delegare completamente alla ESCO il ruolo di Soggetto Responsabile dipende dalla natura del beneficiario e dal tipo di intervento.
Ecco una tabella sintetica contenuta all’interno delle regole operative.
Titolo
PA
(ETS)
con attività non economica
(ETS)
con attività economica
Soggetti privati:
edifici ambito residenziale
Soggetti privati:
edifici ambito terziario
II
Interventi di incremento dell’efficienza energetica
√
√
√
Per interventi su edifici ricadenti nella categoria catastale dell’ambito terziario
x
√
III
Interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
√
√
√
√
Contratti aventi ad oggetto impianti con
Potenza > 70 kW e
Superficie > 20 m²
√
Contratti aventi ad oggetto impianti senza i limiti di soglia dei 70 kW e 20 m2
Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore (ETS) non economici
Le PA possono sempre avvalersi di una ESCO, che stipula con l’amministrazione un Contratto di Prestazione Energetica (EPC) e si fa carico dell’intervento.
Ricordiamo che la PA può accedere alla modalità di Prenotazione dell’incentivo, ottenendo un acconto (fino al 40% o 50% a seconda della durata) all’avvio dei lavori, eventuali rate intermedie e il saldo finale.
La presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato con una ESCO, qualora la ESCO sia qualificata soggetto responsabile, è condizione sufficiente per la richiesta di prenotazione
Se espressamente previsto nel contratto, l’amministrazione pubblica richiedente può chiedere al GSE che le somme prenotate a proprio favore siano erogate, anche parzialmente, dal GSE alla ESCO firmataria del contratto, sotto propria responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori e la quantificazione richiesta.
Imprese e Privati in ambito Terziario (inclusi ETS economici)
Anche le aziende e i soggetti privati che operano su edifici non residenziali (es. uffici, capannoni) possono utilizzare una ESCO come Soggetto Responsabile senza particolari limitazioni di potenza.
Per questi soggetti:
serve un contratto di servizio energia o di prestazione energetica;
è prevista una procedura specifica che richiede l’invio di una richiesta preliminare prima dell’inizio dei lavori.
La ESCO, quando opera in qualità di Soggetto Responsabile per conto di imprese o ETS con attività economica, è tenuta – così come previsto dal Titolo V e dall’art. 25 del Decreto – a trasmettere al GSE una richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima dell’avvio dei lavori, pena l’inammissibilità della domanda.
La richiesta preliminare deve essere inoltrata tramite il Portaltermico, previa registrazione nell’Area Clienti del GSE indicando le seguenti informazioni: dati identificativi e dimensione dell’impresa, descrizione e localizzazione dell’intervento, cronoprogramma, quadro economico con distinzione tra spese ammissibili e non ammissibili, nonché tipologia e importo dell’aiuto richiesto.
Il GSE, ricevuta la documentazione, trasmette una comunicazione formale di presa d’atto, mentre, qualora intervengano modifiche sostanziali al progetto prima dell’inizio lavori, è necessario annullare la richiesta precedente e presentarne una nuova.
Per scoprire tutte le informazioni necessario all’accesso impreso conto termico ti consiglio un nostro approfondimento: Conto termico 3.0 alle imprese: come funziona.
Privati in ambito Residenziale (Cittadini e Condomini)
Un privato cittadino (o un condominio) non può delegare la ESCO come Soggetto Responsabile per qualsiasi intervento. Lo può fare solo se l’intervento supera certe dimensioni:
sostituzione impianti di climatizzazione invernale: solo se la potenza è superiore a 70 kW.
installazione solare termico: solo se la superficie è superiore a 20 m².
Contratti di prestazione energetica (EPC) e i contratti di Servizio Energia
Affinché un contratto di prestazione energetica o un contratto di Servizio Energia possa consentire alla ESCO di accedere, per conto del Soggetto Ammesso, al meccanismo di sostegno del conto termico, lo stesso deve rispettare i requisiti minimi previsti dall’Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014 e che il contratto sia coerente con le disposizioni del D.M. 7 agosto 2025.
In particolare, il contratto:
deve presentare i requisiti di cui all’Allegato 8 del D.Lgs. 102/2014;
deve rispettare le disposizioni della norma UNI CEI EN 17669:2023;
deve fondarsi su dei risparmi garantiti di energia e non esclusivamente su effetti economici;
deve prevedere dei procedimenti chiari e coerenti per la determinazione delle baseline energetiche di riferimento e per l’individuazione dei metodi di normalizzazione dei parametri al contorno;
deve prevedere un sistema di misura chiaro e coerente con gli algoritmi dei risparmi da determinare e garantire;
deve riferirsi ad un unico edificio o all’unità immobiliare su cui sono realizzati gli interventi, a meno dell’eccezione prevista per le Pubbliche amministrazioni come descritto nelle presenti regole;
deve prevedere una durata del contratto compatibile con quanto previsto dall’art. 13 comma 6, lett. a) del D.M. 7 agosto 2025, come indicato nelle presenti Regole;
deve essere redatto in maniera tale che il legame stabilito fra le parti, non sia fittizio, ma si deve concretizzare con un riconoscimento periodico di un canone, per l’intera durata contrattuale, a fronte di una prestazione/funzione da mantenere sino alla fine del contratto;
deve prevedere un’indicazione chiara e coerente delle spese, delle entrate e dell’utile, in linea con quanto indicato all’art. 13, comma 6, lettera b) del D.M. 7 agosto 2025.
Il contratto inviato dovrà essere accompagnato dall’invio della dichiarazione di rispondenza ai requisiti del contratto di prestazione energetica e delle spese sostenute (Modello 9), firmato da entrambe le parti contraenti.
L’art. 10, comma 5, del Decreto dispone che gli interventi incentivati debbano mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi al periodo di erogazione degli stessi incentivi. Pertanto, la stipula dei contratti e la relativa efficacia devono rispettare le seguenti condizioni temporali.
Interventi ad accesso diretto
la stipula del contratto deve essere antecedente a quella di presentazione dell’istanza di accesso agli incentivi (nel caso di interventi ad accesso diretto);
il contratto deve risultare efficace, al più tardi, alla data di accoglimento dell’istanza di accesso agli incentivi;
il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell’ultima rata degli incentivi;
il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all’ultima erogazione dell’incentivo.
Interventi ad accesso su prenotazione
il contratto deve essere efficace almeno fino a 5 anni dopo la data del pagamento dell’ultima rata degli incentivi;
il contratto non può essere ceduto in un momento antecedente il termine dei 5 anni successivi all’ultima erogazione dell’incentivo.
Perché conviene affidarsi a una ESCO (quando possibile)?
Quando la normativa lo consente, affidarsi a una ESCO trasforma un intervento complesso in un’operazione “chiavi in mano”. I vantaggi principali sono:
nessun anticipo di capitale (Sconto in fattura “di fatto”): la ESCO, incassando l’incentivo e spesso finanziando la parte residua tramite i risparmi energetici futuri, permette al cliente di realizzare l’opera senza esborsi immediati.
garanzia di Risultato: grazie al contratto EPC, la ESCO si assume il rischio tecnico. Se l’efficienza promessa non viene raggiunta, è la ESCO a rimetterci, non il cliente.
gestione burocratica: la ESCO gestisce tutto l’iter con il GSE (dal caricamento sul Portaltermico alle integrazioni), riducendo a zero il rischio di errori formali che potrebbero causare la perdita dell’incentivo.
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